24Marzo.it
24marzo Onlus
Chi siamo
Statuto
Attività 2024
Attività 2023
Attività 2022
Attività 2021
Attività 2020


Processi 2012-2021
Sentenza Cassazione CONDOR
Sentenza Appello CONDOR
Sentenza CONDOR
Appello CONDOR
Processo CONDOR
Processo MASSERA
Vittime, avvocati e imputati

Processi 1999-2011
Processo PODLECH
Processo MASSERA
Preliminari MASSERA
Comitato MASSERA
Cassazione ESMA
Appello ESMA
Processo ESMA
Processo RIVEROS
Padre TEDESCHI

Processi in corso
Processo TROCCOLI
Processo MALATTO


Log In
Username

Password





27.11.200 - Conclusioni dell'Avv. Gianacarlo Maniga

Stato

Presidente: MARIO D'ANDRIA
Giudice a Latere: STEFANO PETITTI
Pubblico Ministero: FRANCESCO CAPORALE
Cancelleria: ORIETTA CALIANDRO

UDIENZA DEL 27.11.2000
Conclusioni dell''Avv. GIANCARLO MANIGA



PRESIDENTE: Allora gli imputati già contumaci l'Avvocato Scialla, Parti Civili Avvocato Maniga e Gentili e Cogodi, l'Avvocato dello Stato De Figueiredo, può concludere l'Avvocato Maniga, prego!

AVV. MANIGA: Avvocato Maniga di Parte Civile, Signori, Presidente e Giudici della Corte di Assise, concludo come Parte Civile, come Difensore delle Parti Civili per le parti SANTINU e MASTINU, vedova MARRAS, MARIA MANCA in MASTINU, MARIA ROSA PIRAS vedova MARRAS, SANTINA MASTINU vedova MARRAS, VANINA LORENA MARRAS, SEBASTIAN MASTINU, MARIA INES MASTINU, nonché MARIA ELISA FABBRI, NELIDE BAQUE' ed ESTER NELIDA MAZZOCCHI e ancora ICFTU International Confederection Free Tred Unions, parlo incidentalmente anche a nome degli intervenienti CGL Confederazione Nazionale e Regione EMILIA ROMAGNA, concludo come dati che produco unitamente alla nota spese, grazie!

Sento la necessità, l'opportunità di definire la posizione delle parti che rappresento, non tanto e non solo per quanto riguarda le parti persone fisiche la cui posizione come parenti delle vittime e facilmente individuabile e configurabile ma anche sottolineando la posizione che in questo processo assume come Parte Civile ammessa la Confederazione Internazionale Sindacale, costituita Parte Civile, così come la CGL è intervenuta ad adiuvadum la posizione di una Parte offesa. Sono certo che chi mi ha preceduto ha sottolineato già questo aspetto, ma ci tengo a sottolinearlo anche io non solo a individuazione della parte di quella specifica parte che rappresento, ma perché nel rievocare l'aspetto politico, sociale, che MARTINO MASTINU come sindacalista e tutto il mondo sindacalista ha rappresentato, evoco e rievoco anche un aspetto significativo dell'intervento repressivo compiuto dalle forze dittatoriali dispotiche in quel momento. Mi richiamo in modo particolare alle deposizioni di BENENCIO udienza del 12 giugno, di SOZA sempre udienza del 12 giugno, attraverso le quali deposizioni, è stato rievocato, rievocata la politica portata avanti dai sindacalisti in particolar modo da MARTINO MASTINU precedentemente soprattutto e dopo il golpe l'azione portata avanti da quei sindacalisti per portare il livello di lavoro che si svolgeva in particolar modo nei cantieri, nel cantiere ASTARSA, nei cantieri navali, ma che dovevano essere rappresentati, rappresentare un elemento significativo per tutto il lavoro di quel periodo, di tutto il mondo del lavoro in quel Paese, un'azione capillare significativa che aveva portato essenzialmente a eliminare non solo le condizioni contrattuali di lavoro oggi ma anche allora inaccettabili per il mondo civile, bensì per portare la sicurezza del lavoro a livelli accettabili, ricordiamo che prima di questi eventi, molti lavoratori erano deceduti solo ed esclusivamente per le condizioni di assoluta insicurezza in cui svolgevano la loro attività. La sottolineature svolta dai testi che ho rievocato ricorda con particolare significato l'azione sindacale e quindi giustifica la repressione messa in atto prima ma soprattutto dopo il golpe, contro un settore che dava fastidio all'establicment (o simile), questo lo dico per sottolineare la posizione della Confederazione Internazionale Sindacale costituita Parte Civile, ma anche e soprattutto per offrire già in apertura la sottolineatura di quanto hanno già fatto prima di me gli altri colleghi, uno spaccato, un esempio del mondo socialmente, politicamente rilevante per un Paese civile contro il quale si sono volute appuntare le azioni oppressive liberticide criminali di quella specie di governo che aveva preso in maniera assolutamente illiberale il potere. Fra quei cittadini noi sappiamo, nostri concittadini per la cui tutela oggi ci battiamo, per la cui tutela è presente lo Stato come Parte Civile, è presente la Regione EMILIA, ma sono presenti anche le altre regioni, la Regione SARDEGNA, la Regione MARCHE, la Regione PIEMONTE a tutela e ad appoggio dei concittadini cui i diritti civili, i cui diritti civili venivano assieme a quelli dei cittadini argentini così brutalmente calpestati.

Nell'affrontare i temi principali di questo processo, e lo faccio sicuramente con la facilità pur nell'ampia difficoltà di questo processo che ne deriva da arrivare dopo gli interventi significativi che mi hanno preceduto, l'Avvocato dello Stato, il collega Cogodi e il collega Gentili, sono lieto della loro presenza, mi rammarico di essere mancato al loro intervento di cui però per mia fortuna ho traccia, prendendo la parola a conclusione delle Parti Civili, il cui compito è stato già ben ed efficacemente introdotto come sappiamo dalla requisitoria del Signor Pubblico Ministero, non posso non esprimere una personale ma credo anche a nome degli altri colleghi soddisfazione per essere giunti ad una fase conclusiva di una vicenda che ci vede partecipi attenti, appassionati se me lo consentite, durata anni, perché anni è durata questa vicenda giudiziale che parte dalle prime indagini degli anni '80 e che ha preso poi un avvio definitivo agli inizi degli anni '90, ma nel frattempo sono passati ben dieci anni, spero che non siano passati invano, ne sono convinto che non sono passati invano, rapidamente, perché presumo che, anzi sono certo gli aspetti sono già stati rievocati, ricordo mi permetto di ricordare alla Corte che il processo trae origine ha base giuridica nel nostro Paese da una norma ormai nota e in più occasioni revocata, l'art. 8 del codice penale, quell'art. 8 secondo il quale in deroga al principio di territorialità che vige un po' in tutti i regimi, vale a dire come i Signori Giudici Popolari, sicuramente ormai hanno appreso che il Giudice penale solitamente ha giurisdizione per i fatti commessi nel Paese, nel proprio Paese quindi è eccezionale che il Giudice italiano vada a giudicare su fatti commessi all'estero, è un principio di... il principio di territorialità è un principio radicato, un po' in tutti gli ordinamenti, c'è una deroga ben precisa, stabilita dall'art. 8, questa deroga è data come ormai sappiamo dal fatto che si debba giudicare delitti politici commessi a danno dei cittadini italiani e sottolinea la norma, si considerano politici tutti quei delitti anche comuni che offendono i diritti civili dei cittadini italiani all'estero, è una norma che è stata anche criticata, qualcuno l'ha voluta connotare come frutto di un periodo particolare del nostro Paese di un periodo imperialista, di un periodo colonialista, non è così, e in ogni caso ricordiamoci che non ha molta importanza di quello che può essere a mio avviso almeno, il motivo occasione che spinge i Legislatori in un certo momento storico a dettare una certa disposizione, ricordiamoci invece l'effetto che questa norma avrebbe potuto avere se meglio utilizzata anche nel passato a garanzia dei nostri concittadini considerato un aspetto significativo del nostro Paese, quello di aver offerto un materiale umano, pressoché illimitato all'emigrazione, nei vari paesi del mondo in particolar modo in ARGENTINA, la presenza di cittadini italiani è un elemento tangibile, visibilissimo, si pensi a cosa potrebbe succedere se in un qualsiasi Paese del mondo, si determinasse anche il totale annientamento della presenza italiana in quel Paese attraverso l'opera di un governo illiberale dispotico, senza controlli interni se non ci fosse questa possibilità di intervento offerta dalla norma in questione e soprattutto se si tiene conto di due elementi significativi, primo: che la tutela internazionale di cui tanto si parla in questi anni, sicuramente è in itinere è in corso, due anni fa a ROMA si sono poste le basi attraverso una convenzione per la nascita di una Corte Internazionale Penale permanente che possa servire a giudicare tutti i fatti commessi, tutti i crimini commessi nei vari stati, da un organismo sovraordinato, a fronte di quello che è stato fatto fino adesso, a livello internazionale cioè la nascita di volta in volta di Tribunali ad hoc, specifici per il singolo argomento come è stato per il Processo di NORIMBERGA come è stato recentemente per i crimini commessi nell'ex JUGOSLAVIA, la convenzione è nata su basi sotto i migliori auspici, sono passati due anni di sessanta paesi, tra sessanta paesi aderenti solo ventidue lo hanno ratificato, il che significa che il cammino internazionale per questa giustizia internazionale sovrastatale alla quale tutti puntiamo, miriamo, speriamo, perché finalmente ci sia un organismo che possa fare giustizia per le nefandezze che si commettono purtroppo anche ai giorni nostri e in vari angoli del Paese, beh, questo percorso è faticoso e allora ben vengano le giustizie dei singoli Stati, come è avvenuto in FRANCIA, dove è stato già giudicato un criminale argentino per l'uccisione di due suore francesi, ben vengano gli interventi per così dire surrogatori ma significativi dei singoli Stati a tutela dei propri cittadini, in attesa di quella giustizia sovranazionale che tutti auspichiamo, ma non solo, cosa avviene di solito, che proprio là nei paesi dove maggiormente si commettono i crimini, come il caso dell'ARGENTINA per quel periodo storico, che ha peraltro delle tradizioni non correttamente liberali, perché i fatti che hanno preceduto il golpe non sono catalogabili nell'optimum del mondo, del mondo democratico, come noi ormai siamo per nostra fortuna abituai a concepirlo, proprio in quei Paesi manca la giustizia, che faccia luce e intervenga direttamente quando eventualmente trascorso il periodo caldo di una dittatura si possa aspirare ad uno spazio per una giustizia vera, non dimentichiamo, non dimentichiamo che in ARGENTINA a parte l'impunità che è stata creata successivamente e della quale parlerò tra un attimo anche se rapidamente, non dimentichiamo che l'ARGENTINA come è stato rievocato dal teste Professor ZAFFARONI qui venuto a deporre, esiste un art. 23 della Costituzione ARGENTINA, l'art. 23 che pur in presenza di uno stato di assedio, più o meno correttamente motivato come era stato fatto anche prima del golpe, consente una via di uscita ai soggetti coinvolti dalle vicende di uno stato di assedio, consente la possibilità di espatriare, consente un'opzione che dà un briciolo di libertà.

I cittadini italiani imprigionati, torturati e poi soppressi se avessero avuto la possibilità di usufruire di questo art. 23 della Costituzione ARGENTINA avrebbero potuto trovare la salvezza tornando nel Paese di origine, ma questa opzione era stata eliminata, questo è stato il risultato, uno dei risultati macroscopici del golpe, quello di eliminare anche questa libertà individuale del soggetto, quindi motivo di più per un intervento a tutela dei diritti umani così, in maniera catastrofica e generalizzata compromessi e calpestati. Cosa è successo in ARGENTINA in quel periodo, lo rievoco rapidamente se la Corte me lo consente, per due motivi, in primo luogo: perché questo dà ancora la misura dei processi legislativi che hanno accompagnato la vicenda politica in senso stretto, e anche perché questi argomenti sono stati e presumo saranno gli argomenti della Difesa degli imputati che sono stati già risolti, che oggetto di eccezioni preliminari da parte della Difesa degli imputati, sono stati già risolti da un Ordinanza della Corte, Ordinanza che peraltro può essere impugnata assieme alla Sentenza e ho la netta impressione non voglio anticipare quello che dirà l'illustre collega ma se rievoco il corso dell'istruttoria dibattimentale e le domande reiterate rivolte ai testi che via via si sono susseguiti dai Difensori, è chiaro, chiarissimo l'intento legittimo di ripercorrere quella via per arrivare sostanzialmente ancora alla conclusione che nei confronti degli odierni imputati, c'è stato in ARGENTINA un giudizio concluso, qualcosa che in qualche modo possa avere la valenza di giudizio e che pertanto manchi per poter procedere in questa sede, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 11 del codice penale, vale a dire quando, recita l'art. 11, nei Paesi di origine c'è già stato un giudizio per poter procedere e quindi ripetere quel giudizio nel nostro Paese occorre una specifica richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia che è una richiesta mirata specifica, qualcosa di più della generica autorizzazione prevista dall'art. 8, questa autorizzazione, questa richiesta specifica non essendoci stata secondo quello che dice la Difesa, verrebbe meno una condizione di procedibilità in questa sede, l'Ordinanza della Corte ha già detto no, i giudizi non ci sono quanto meno non è stato prospettato dalla Difesa degli imputati nessun tipo di giudizio a cui fare riferimento, per poter dire siamo in sede di ripetizione di quel giudizio, quindi occorreva quella condizione di procedibilità, questo e del resto il senso del provvedimento dell'allora Ministro della Giustizia, il Ministro FLICK quando, a ciò sollecitato dal G.I.P., si pronunciò con questa dichiarazione ricognitiva sottolineando la mancanza di uno specifico riferimento a tal proposito.

In ARGENTINA noi lo sappiamo ormai, di giudizi non se ne sono celebrati se non quello più volte rievocato a carico delle Giunte, delle Giunte, dei vertici vale a dire, oggi, solo oggi, si svolge, si svolgono questi giudizi che un teste, il teste SHIFFRIN, all'udienza del 4 ottobre ha chiarito, rievocato, i cosiddetti procedimenti "Por la Verdad", sul fondamento di una Sentenza della Corte inter... dei Diritti Umani si svolgono quelli che il teste ha definito, distinto, sono procedimenti non processi, cosa sono di fatto questi processi "Per la Verdad" sono qualche cosa che se posso abbozzare una definizione quanto meno, una... analogia son qualcosa di simile ai nostri giudizi civili di accertamento, niente di più, perché non ci può essere un imputato, non ci può essere una condanna. Questo è l'unico abbozzo di giustizia a parte quelli che adesso si stanno instaurando tra la scomparsa di bambini, che possiamo individuare negli anni, nel ventennio trascorso da allora ad oggi in ARGENTINA, perché questo? Perché, e rievoco rapidamente c'è stato un susseguirsi di norme che hanno portato gradualmente a questa totale impunità, la Legge 23049 riforma del codice militare, che ha attribuito la competenza per queste vicende al Consiglio Superiore Militare con una ben specifica connotazione che vediamo agli artt. 10 e 11 di quella legge, mentre si definisce con estrema precisione che i fatti commessi in quel momento storico, sono attribuiti alla cognizione del Consiglio Supremo delle Forze Armate, già in quel momento con l'art. 11 si commette il primo stupro delle norme fondamentali vale a dire dell'art. 34 del codice penale argentino, che prevede come prevede il nostro codice, la scriminante dell'adempimento di un ordine, la scriminante dell'adempimento di un ordine ormai credo che tutti i Signori Giudici Popolari l'abbiano ben chiaro è previsto dal nostro codice ed è facilmente intuibili, individuabile di volta in volta a giudizio del Giudice si deve valutare se un fatto che di per sé sarebbe un reato, possa essere stato commesso in esecuzione di un ordine al quale non ci si poteva legittimamente sottrarre e quindi ciò rappresentare un motivo, una scriminante un motivo di non punibilità, va visto caso per caso, questo la ratio della norma, altrimenti si scavalca a piè pari quello che il è compito del Giudice, quello della valutazione del caso, invece questo art. 11 della legge di riforma del codice militare, ha già stabilito genericamente che quella norma va applicata indiscriminatamente a tutti i casi commessi che si riferiscono a quel periodo storico, con un correttivo però, salvo prova contraria uno spiraglio lo lascia, salvo prova contraria quindi capovolgimento di quello che noi definiamo l'onere della prova e con esclusione assoluta dei fatti atroci ed aberranti. Questo ben piccolo ristoro ha avuto breve durata, sia ben chiaro, quando parlo di questo esimente mi riferisco all'art. 34 del codice argentino, del codice penale argentino, ma mi riferisco anche all'art. 51 del nostro codice penale, è un principio sufficientemente, sufficientemente diffuso. Successivamente esce la Legge nota come "PUNTO FINAL" la 23492, che consente l'appello dei giudizi svolti dalla giustizia militare alla Camera Federal, ma che successivamente era già consentito per la verità dalla precedente norma, ma ponendo un termine ignobilmente ristretto per questo tipo di ricorso, sessanta giorni coincidenti con l'estate astrale. Il che doveva significare che se in quel breve periodo i processi non sarebbero approdati al Giudice Ordinario, si sarebbero chiusi inesorabilmente, è una norma di tipo processuale.

Constatato che nonostante la ristrettezza del termine e la coincidenza col periodo estivo, i processi a carico di militari erano comunque approdati ai Giudici Ordinari, e allora il colpo di spugna finale: la cosiddetta "Legge OBEDENCIA DEBIDA", la Legge 23521, secondo la quale che riprende, che riprende l'art. 11 della legge di riforma del codice militare al quale prima accennavo, ma togliendo in maniera drastica e definitiva quelle due scappatoie che avevamo sottolineato. Non è ammessa prova contraria, non è ammessa neanche la deroga per i fatti atroci ed aberranti; tutte quelle vicende sono inesorabilmente cancellate, un colpo di spugna inesorabile che non consente più nessun tipo di giudizio a carico di nessuno degli esecutori, Ufficiali, subalterni. E' una legge ignobile, liberticida, che contrasta con ogni principio giuridico, che è stata bollata da più risoluzioni internazionali; arriverà solo recentemente, cioè nel '98, una decisione del Parlamento Argentino alla quale ha dato un apporto notevole il collega TORRES MOLINA che Voi avete sentito qui come teste, parlamentare. Le norme, le leggi in questione sono state finalmente abrogate. Non mi sto ad addentrare sullo specifico e su una mia particolare, personale convinzione secondo la quale l'abrogazione di quelle leggi che avevano effetto meramente di blocco processuale dovrebbe consentire a quel Paese, oggi, di riprendere questi giudizi; questa è una mia convinzione personale, ma se ne può discutere perché ovviamente inci... non lo faccio in questa sede ovviamente perché non è questo il tema che ci preoccupa. Sicuramente, sicuramente la questione investe problemi fondamentali del diritto penale, la successione di leggi nello spazio, la retroattività o meno.

Ritengo, ma è una mia personale convinzione, che oggi l'ARGENTINA potrebbe riprendere questi giudizi, di fatto ciò non è avvenuto, noi sappiamo che in ARGENTINA ci sono solo quei giudizi a cui abbiamo accennato prima, questi giudizi "Por la Verdad" che hanno un aspetto ricognitivo, di accertamento ma che nessun effetto vero, significativo, per la condanna dei fatti e per il ristoro alle vittime hanno. E un ultimo tocco finale e chiudo questo argomento, è pacifico, è pacifico, era pacifico anche allora, anche per l'ARGENTINA che ha un codice che si basa sui principi simili ai nostri, di cui hanno fatto strame con la grossolanità tipica di certi momenti storici, ma era pacifico che applicare il concetto dell'"OBEDENCIA DEBIDA" a Capi di zona, a personaggi come SUAREZ MASON, come RIVEROS, che gli ordini non li ricevevano, li davano, perché erano il gradino immediatamente successivo alle Giunte, non aveva senso, sarebbe stata una stortura giuridica anche in un contesto dove le strutture giuridiche stavano diventando la prassi e non l'eccezione.

Sta di fatto poi che alcuni processi si erano instaurati come per SUAREZ MASON, ad onta dei tentativi di insabbiare tutto. E allora arrivarono gli "indultos", questi strani provvedimenti, amnistia, indulto, sono istituti che esistono nel codice penale argentino e hanno la connotazione simili alla nostra, l'amnistia estingue il reato, l'indulto estingue la pena; basta leggere i rispettivi articoli del codice penale argentino. Di fatto così è avvenuto e applicato, è stato applicato l'indulto a personaggi come RIVEROS e SUAREZ MASON mentre il giudizio era in corso, che è una stortura perché l'indulto arriva a giudizio concluso, con pena definitiva già inflitta e quindi incidere su quella pena. E' vero che c'è stato rievocato anche dal teste ZAFFARONI, che c'è stata qualche... qualche movimento dottrinale, dottrinario che ha anche ipotizzato che si potesse cancellare non solo la pena inflitta ma la pena minacciata, ma è evidentemente è una meteora che non trova riscontro in nessuna elaborazione dottrinale seria. L'indulto, è pacifico, l'indulto concesso prima del giudizio estingue quel giudizio. Io apprezzo lo sforzo dei Difensori, degli imputati di cercare di in qualche modo connotare la vicenda come un giudizio, per cui spesso abbiamo sentito le domande ma come si è preso atto di quei... di quegli "indultos", attraverso un provvedimento giurisdizionale, che forma aveva la Sentenza, l'Ordinanza, il Decreto? Stiamo ovviamente arrampicandoci sugli specchi considerate le circostanze, l'indulto è stato concesso ed è evidente, ed è prodotto, prima che si arrivasse a un qualsiasi giudicato, quindi, quindi nessun giudizio a carico di questi soggetti, non è stato prodotto, non è stato menzionato dalla Difesa, storicamente sappiamo che non c'è nessuna condizione di procedibilità inosservata, quindi il processo è validamente radicato per soggetti che sono stati, che non sono mai stati giudicati e che quindi per la prima volta nella storia sono sottoposti al Vostro giudizio.

Il fatto che mi abbia preceduto il collega Gentili nell'esame capillare, dettagliato dei fatti, agevola non poco il mio compito rievocativo dei singoli fatti. Mi limito a tre parole che servono per memoria mia, più che della Corte che ha passato un anno nella rievocazione passo per passo, attraverso le numerose testimonianze di questi fatti.

MARTINO MASTINU, vado per piccoli flash, sindacalista attivo come ricordavo e quindi pericoloso per l'establischment (o simile), ha subìto un primo sequestro e la prima volta se l'è cavata. Non così altri sindacalisti fra cui RAMIREZ che aveva lasciato, aveva perso la vita subito, nelle prime vicende. Ritiro dalla vita attiva in campagna, per la sua incolumità, forse era un ritiro momentaneo, conosciamo MASTINU, la sua tenacia, la tenacia tipica della nostra terra, visto che anch'io ho l'onore di appartenere a quella terra. Sta di fatto che l'essersi ritirato nella vita tranquilla dell'isola di PAYCARABI, non è servito; arrivano le squadracce, è stato rievocato in maniera diffusa dalla testimonianza di SANTINA MASTINU, le squadracce arrivano, scendono e sparano, subito, come prima cosa. MASTINU si salva momentaneamente a nuoto, chi soccombe è MARRAS che fa scudo col proprio corpo alla piccola VANINA che con ciò la vita salva; VANINA è qui presente e sa che deve, al sacrificio del padre, la sua vita. MASTINU torna il giorno dopo a rassicurare la madre, l'ha ricordato il collega Cogodi, con ciò dando prova anche di attaccamento alla famiglia e di correttezza, e che non temeva il pericolo all'occorrenza. Pochi giorni dopo SANTINA è sequestrata da membri della Prefettura Naval, quelli che noi chiamiamo comunemente la Capitaneria di porto, è portata con una barca della Capitaneria, viene sottoposta alle angherie che Vi sono state rievocate, poi viene rilasciata. Ma il suo calvario non finisce, gli aguzzini arrivano, la tormentano, la minacciano in casa, fino a quando riescono a seguirne le tracce e a farsi portare nel luogo dove MARTINO MASTINU si era rifugiato, rapito, sequestrato MASTINU di lui si perdono le tracce o meglio quasi si perdono le tracce, perché ROSA ZATORRE la moglie, quando torna sa che MARTINO l'ha vista, perché c'è un momento in cui gli aguzzini dicono: "questa è tua moglie?", "sì, ne sento la voce" non più che la voce, questo è il ricordo che si porta del marito.

MAZZOCCHI, vado per sommi capi Presidente ma, ripeto, non credo che serva di più anche perché ampiamente i casi sono stati sviscerati, serve soprattutto a me. MAZZOCCHI, il povero soldatino che crede in quello che sta facendo, viene sequestrato, scappa, non trova di meglio che rifugiarsi presso la base aerea di TANDIL dove svolgeva il servizio militare, di leva, crede di trovare la salvezza lì e invece trova la trappola. Avete sentito la deposizione accurata, meticolosa del padre LUIGI, della sorella e della madre, avete sentito il susseguirsi, il calvario che anche questi poveri genitori hanno dovuto subire nel sentirsi costantemente rispondere con frasi evasive, dove si parlava di diserzione diserzione non c'era, dove si parlava di malattia ma la malattia non c'era se non i guasti derivati dai maltrattamenti. E alla fine ne abbiamo traccia quando è scomparso per i genitori e quando i genitori di lui sanno solo attraverso una lettera scritta dallo stesso, che poi apprendiamo essere stata indotta, ne abbiamo traccia dalla testimonianza di BLANCO FERNANDEZ ISABEL, dalla testimonianza di GUARINO, di JUAN CARLOS GUARINO e di VARELA GUARINO. Le sue tracce sono viste al campo de "LA CACHA", il famigerato campo "LA CACHA" che, come ricordo, aveva il nome della strega che con un colpo di bacchetta magica fa sparire le persone.

FABBRI e CIUFFO hanno una sorte simile, accomunata dalla permanenza al campo di "IL VESUVIO", il tutto è rievocato dalla dichiarazione della ALFARO prodotta, dalle testimonianza di KIERNAN e di DI SALVO.

Di MORRESI la meteora è brevissima, e lo vedremo poi come comunque sia imputabile al Capo di zona anche questa vicenda che si svolge nell'arco di una giornata e non passa attraverso i passaggi obbligati dei centri clandestini. Arrestato al mattino perché stava diffondendo un giornale studentesco dal titolo brutalmente rivoluzionario, "EVITA MONTONERA", chiaro, evidentissimo che solo il titolo doveva richiedere interventi drastici, vero? E ucciso alla sera Vi è stato rievocato dalle parole accorate del padre che ancora non si dà pace, lo sciacallaggio che i genitori avevano subìto quando a distanza di anni erano stati indotti a dare soldi, danaro, vestiti da chi sosteneva che il figlio fosse ancora in stato di detenzione, quando poi si scoprirà che il figlio era stato ucciso lo stesso giorno dell'intervento.

Nel caso CARLOTTO non occorre dire, dire molto da parte mia voglio dire, perché è stato già ampiamente detto, il sequestro di questa giovane incinta, la gestazione in quelle situazioni che nessuna mamma sicuramente mai osa pensare, il parto, la sottrazione del minore a opera di un soggetto non meglio individuato nella notte, l'uccisione della stessa assieme a un altro compagno, scoperta successivamente in un finto conflitto a fuoco, riconosciuto il corpo attraverso il riconoscimento di un indumento, un reggiseno nero che una compagna di prigionia, la teste che è venuta, ALCIRA RIOS le aveva donato, dai rilievi autoptici compiuti sul corpo della stessa e del suo compagno, è pacifico che non si tratti di un conflitto a fuoco come si vuole sostenere, tutti i dati, la posizione del corpo, il braccio portato a riparo dei colpi, tutto fa, denota con estrema nitidezza e con estrema chiarezza che i colpi sono stati inferi a distanza ravvicinata; il conflitto a fuoco è una sceneggiata tragica, purtroppo in più occasioni reiterata.

Detto ciò, detto ciò dobbiamo passare a esaminare più specificamente la posizione degli imputati, sottolineando e ripeto, tutte le sottolineature servono a me per avere un filo logico in quello che Vi sto modestamente proponendo, perché ne avete sentito in più occasioni nel corso del dibattimento, noi abbiamo come imputati due Capi di zona, SUAREZ MASON Capo della zona 1, RIVEROS Capo della zona 4. E poi vedremo anche la posizione di GERARDI Capo della Prefettura Navale e dei quattro esecutori, sempre per il caso MASTINU.

Io ho una personale e ben radicata convinzione, tutti i casi, tutti gli elementi che ci sono stati portati dai testi, che poi andrò sommariamente a enunciare, per quanto riguarda la posizione dei Capi di zona, SUAREZ MASON e RIVEROS sono significativi ma sono essenzialmente dei riscontri delle conferme a una situazione che a monte è già giuridicamente definita, sono elementi di sostegno. Avete sentito testimonianze di chi ha visto SUAREZ MASON o RIVEROS direttamente, c'è chi l'ha incontrati o l'uno o l'altro, a seconda dei casi, c'è chi rievoca il passaggio degli stessi nei singoli campi di detenzione clandestina, c'è chi esprime dei giudizi di carattere generale che non sono giudizi, che non sono valutazioni personali ma sono sempre, dico sempre, non giudizi, non valutazioni ma sintesi di dati accertati nel corso del tempo, di dati storici ineccepibili e consolidati, quando non addirittura non si tratti di ricerche capillari e specificamente qualificate, come per esempio per il rapporto CONADEP, della quale abbiamo sentito un'autorevole rappresentante, la Signora RUIZ GUINAZU. Rapidamente, rapidamente non lo dico solo per rassicurare la Corte, lo dico perché... e non per ignavia personale, ma perché ho sempre la preoccupazione di commettere delle ripetizioni, anche se come si dice repetita iuvant, ma con loro sicuramente di ripetere non c'è bisogno. Però lo scrupolo del Difensore, Voi lo capite, mi induce a qualche sottolineatura sperando di non essere eccessivamente ripetitivo.

Il teste MORENO OCAMPO, MORENO OCAMPO è un teste qualificato, ha deposto all'udienza del 25 ottobre, ha rievocato con estrema precisione tutte le vicende giuridiche che accompagnano questi casi. A me piace sottolineare alcuni punti, per esempio a pagina 167 e 168 MORENO OCAMPO ha ricordato nei dettagli come si svolgevano le operazioni, le operazioni di rapimento e di sequestro dei soggetti; le operazioni cominciavano con la creazione di cosiddetta "ARIA LIBERA", questo è significativo non solo per ricordare come era pianificato, ma per sottolineare come il Comandate di zona che era quello da cui dipendevano l'inizio di queste operazioni, caso per caso, aveva un potere significativo al punto talmente grande, talmente incidente da poter arrivare a tutte le Forze di Polizia alle quali dire: "in quella zona, in quel quartiere, per il giorno tale, dall'ora tale all'ora tal altra, agiamo noi, qualsiasi cosa vediate non vi preoccupate, è sotto la nostra giurisdizione". Tra l'altro a BUENOS AIRES è anche abbastanza semplice, perché per chi conosce la città, la città è divisa a scacchiera, l'individuazione su dei quartieri era particolarmente agevole, questo era il primo intervento del Comandante di zona, non poteva essere il subordinato, era un intervento al vertice, avveniva il cosiddetto interrogatorio tattico, il primo, l'obiettivo, il primo obiettivo, questi signori usavano la terminologia militare, non si dimenticavano quasi mai che erano dei guerriglieri e quindi dovevano usare la loro terminologia, obiettivo principale interrogatorio tattico se era il corso dell'interrogatorio tattico emergeva qualche altro nome, allora arrivava quello di opportunità vale a dire veniva individuato un altro soggetto non era frutto di ricerche originare ma di ricerche e di acquisizioni dedotte, acquisite e si ripeteva la stessa cosa, dall'interrogatorio... all'interrogatorio all'obiettivo di opportunità si procedeva ugualmente attraverso la ricreazione di un'altra "AREA LIBERA" nella quale si operava la stessa maniera e così magari attraverso una nefanda catena, nella speranza che da uno si potesse arrivare a obiettivi sempre più individuati, sempre con lo stesso meccanismo, quando il soggetto veniva preso, veniva deciso dopo il primo o il secondo interrogatorio, le soluzioni erano tre o la liberazione del soggetto o la messa a disposizione del Potere Esecutivo Nazionale, oppure il trasferimento - tra virgolette - ormai sappiamo il significato della parola trasferimento, significava morte, chi decideva questo? Il Comandate di zona, il Comandante di zona autorizzava, ratificava, di volta in volta ma vedremo poi il Comandante di zona, i Comandati di zona, avevano dato delle esposizioni generali, così non c'era possibilità di errore.

Il teste GARCIA, Colonnello dell'Esercito in ritiro che era stato utilizzato anche come Perito per i giudizi in ARGENTINA, rievoca le direttive ormai note, le direttive del Capo di Stato Maggiore, rievoca l'ordine di cui fra un poco parleremo, l'ordine numero 9 del '77 di SUAREZ MASON, che coinvolge però anche la zona 4 e quindi RIVEROS. Rievoca il funzionamento della repressione che sostiene GARCIA i militari argentini avevano preso a prestito, chissà poi con quale criterio dai metodi francesi in ALGERIA, svolgono i militari delle operazioni così combinate rievoca GARCIA al mattino durante il giorno uscivano i militari a fare perlustrazione, a dare bella mostra di sé con le loro sgargianti divise, facendo tintinnare medaglie e sciabole, e con ciò facevano opera visiva, oltre che andare a localizzare gli obiettivi da veri eroici militari, in tarda serata entravano in funzione le squadracce, individuati gli obiettivi allora ci si serviva di manovalanza scelta dai bassi fondi, perché intanto c'era il premio del saccheggio, dell'asportazione di tutti i beni che i soggetti, i malcapitati subivano, non solo ma le singole forze, sempre sto parlando della deposizione di GARCIA, avevano tutte un "INTELLIGENCE" quelle che noi chiameremo i Servizi Segreti o qualcosa di simile, le Polizie Federali, i carcerieri, la Prefettura Navale, distolta dal suo compito istituzionale che era quello di fare la guarda costiera, tutti avevano i loro, le loro strutture, le loro strutture di "INTELLIGENCE" che servivano per queste operazioni specifiche, arrivavano al punto rievoca sempre GARCIA di concedere gradi clandestini ai soggetti, alle squadraccia, che partecipavano all'operazione, conta GARCIA circa novanta centri clandestini sorti nel territorio argentino in quel frangente, e GARCIA rievoca anche una peculiarità che la dice lunga sul grado modesto di modesta furbizia a cui erano pervenuti dei militari, sia ben chiaro non c'erano dei geni, dei grandi, erano dei burocrati molto attenti, sia nel male che nel radunare le scartoffie, un briciolo di furbizia, inizialmente non si diceva che era una guerra, si diceva che si doveva fare solo lotta ai sovversivi, sempre GARCIA, pagina 75 udienza del 19/06, perché? Perché erano... si rendevano conto che era militari e che come militari dovevano adempiere a delle leggi militari, un barlume, un barlume di senso del dovere forse inizialmente li sfiorava, conoscevano anche loro le Leggi di NORIMBERGA, i Trattati di GINEVRA, successivamente no, per giustificare l'impegno totale senza esclusione di colpi lotta armata, questa è stata la connotazione, l'abbiamo poi sentito, la chiamavano la "guerra sporca".

Il teste D'ANDREA MOHR rievoca i "voli della morte" ben conosciuti, approvati, ratificati dai Comandanti di zona, il teste D'ANDREA MOHR ugualmente rievoca le direttive ormai già note, le direttive che prevedevano, che partendo dai Capi delle Giunte prevedevano l'annientamento totale degli oppositori.

Il teste SHIFFRIN ci dice: "i poteri dei Comandanti di zona erano assoluti, avevano tutti i poteri che la non aveva, erano un Comando reale e sostanziale, per esempio SUAREZ MASON andava alla casa di Governo de LA PLATA e governava molto più del Governatore, la aveva rilasciato l'istruzione più generale, il Generale SUAREZ MASON controllava tutto, non soltanto il movimento militare e poliziesco, ma anche lo svolgimento dell'Amministrazione Pubblica", ad una domanda dell'Avvocato dello Stato, "qual era il rapporto del Comandante di zona con i subordinati?" risposta: "non potevano fare niente se non avevano le istruzioni". Qualcosa di simile rievoca anche il teste VERBITSKY, si trattava un ordine di uccidere e un ordine generale, dovevano cercare di uccidere i sovversivi.

La teste RUIZ GUINAZU del CONADEP, sono alla fine di questa rievocazione, ricostruisce la gerarchia militare, "si trattava - dice la teste RUIZ GUINAZU - di una struttura clandestina ma organizzata militarmente secondo criteri gerarchici" e rievoca anche questa teste il modo in cui si operava per creare la zona liberata, questo sottolinea la teste GUINAZU, valeva per il Comandant... la teste GUINAZU, Ve lo ricordo, rapporto CONADEP, avevano fatto un rapporto a tappeto su tutto, quindi questi ne sanno di più, ne sapevano di più di quello che può rievocare il singolo, che portava la sua... poteva portare la sua esperienza attraverso il o i campi attraverso i quali avevano avuto la disavventura di passare, questo è un criterio che vale per tutti i Comandanti di zona, per SUAREZ MASON e ad una domanda specifica anche per la zona 4, di cui era Comandante RIVEROS.

Il teste PABLO DIAZ ci rievoca un caso significativo, ci dice: "durante i processi della verità ho partecipato a un confronto con il Tenente Colonnello SANCHEZ TORANSO (come da pronuncia) nei quali riconosce di avermi già interrogato personalmente", si facevano conoscenze e poi... "con l'intento di fare un rapporto ambientale su richiesta del Comandante SUAREZ MASON", riferisce l'Ufficiale che nel Primo Corpo dell'Esercito si facevano assemblee comandante dal Generale SUAREZ MASON, con i capi delle aree delle subzone, dell'"INTELLIGENCE" e durante queste assemblee c'erano due formalità, l'Ufficiale chiamato a rapporto doveva trasmettere i rapporti ambientali di coloro, degli arrestati in forma legale che erano già all'interno delle carceri in qualità di prigionieri politici quelli affidati al Potere, al PEN al Potere Nazionale, l'"INTELLIGENCE" dell'Esercizio trasmetteva i rapporti ambientali dei detenuti illegali da quel rapporto dipendeva la libertà o meno del detenuto, una circostanza simile rievocata anche dal teste CHIESA che parla di schede personali alla stessa udienza del 5 luglio, il teste CHIESA parla di schede personali dei detenuti che venivano esaminate una per una, sono parole sue da SUAREZ MASON.

Finisco con questa evocazione di testimonianze che appaiono, quelle significative con quelle di PEDRONCINI, perché questa ci dà un aggancio poi al discorso successivo, PEDRONCINI, il collega PEDRONCINI ci rievoca i giudizi, quelli realmente svolti, gli unici, quelli ai Capi delle Giunte, ci ricorda ma è... basta leggere la Sentenza e lo si nota, che quando quei giudizi si sono conclusi la Sentenza esprime un concetto basilare, un principio basilare, non si limita a giudicare i Capi delle Giunte, ma giudica i Capi delle Giunte, perché gli stessi erano sottoposti alla propria giurisdizione in quanto Camera Federal della capitale, ma alla fine del giudizio, la Sentenza indica come responsabili dei fatti anche i singoli Capi di zona demandando a quei Tribunali competenti per territorio di perseguire gli altri responsabili, quindi è pacifico che in quel momento secondo l'Autorità Giudiziaria Argentina perseguibili erano tutti i responsabili, tutti i militari coinvolti in queste vicende, non solo i Capi delle Giunte, cosa è avvenuto poi? E' avvenuto quello che ho rievocato nella fase introduttiva, i militari hanno protestato, avevano un peso notevole anche politico, e sono arrivate le norme, le leggi di impunità che gradualmente hanno bloccato quei giudizi nella fase embrionale, dicevo che queste testimonianze che io ho rievocato sono elementi di supporto che sottolineano, che portano, fanno toccare con mano la responsabilità dei Capi delle Giunte, vediamo qual è il fondamento giuridico, a me sembra che per arrivare all'individuazione della responsabilità dei Capi delle zone, quindi sto parlando come sempre di SUAREZ MASON e di RIVEROS, non si debba fare altro che partire dai principi istituzionali, quello che ciascun neofita, affronta quando affronta per la prima volta i principi base del diritto penale, al di là di questi riscontri che ho appena rievocato, al di là dei principi affermati nella Sentenza che dava per scontato che quindi si dovesse procedere anche verso quei Comandanti, abbiamo innanzi tutto un documento base che è anche quello un elemento dove i principi si materializzano e sto parlando dell'ordine 9 del '77 di SUAREZ MASON che vi è stato ampiamente illustrato dal collega Gentili e quindi non occorre che rievochi se non sottolineare che all'appendice 1, c'è un preciso riferimento di efficacia di questo ordine anche alla zona 4, il che significa se ci fossero dei dubbi che questa disposizione vale non solo per la zona 1 ma anche per la zona 4, sono una serie di rievocazione questo documento, una rievocazione delle direttive generali a cui seguono poi quelle particolari che abbiamo visto caso per caso questo controllo a priori e a posteriori delle singole operazioni e delle direttive generali che non lasciano ombra di dubbio sulla volontà del capo e sulle disposizioni date ai singoli esecutori in ordine all'obiettivo principale, l'annientamento, l'annientamento di tutti gli oppositori poi li definivano sovversivi e noi sappiamo che nel '75 da una dichiarazione ufficiale i terroristi o sedicenti tali erano già stati annientati, però la persecuzione continua, perché i nemici erano gli oppositori politici ideologici non solo quella frangia in armi marginale e che comunque all'epoca del golpe era in buona misura già smantellata, sconfitta se si può osare un parolone per... quando si parla di situazioni marginali, si tratta di direttive sia generiche che particolareggiate e questo è la sostanza del documento che successivamente ha il controllo attraverso l'esame delle singole posizioni che ho prima... secondo una modalità che prima ho rievocato, si trattava di una struttura piramidale che faceva capo al Comandante della zona e che si articolava attraverso il criterio gerarchico alle operazioni partecipava tutta la piramide, tutto il grappolo di soggetti che partiva dal Comandante e finiva agli esecutori, cosa significa questo? Significa semplicemente e mi permetto di rievocare i principi base i principi base fondamentali significa rapporto di causalità ai sensi dell'art. 40 del codice penale, mi permetto di evocare questi principi che sono, ripeto, elementari per noi che abbiamo l'avventura di trattarli quotidianamente, forse così non è per chi invece ci si trova solo occasionalmente, nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione, e poi c'è un altro... un'altra coda non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, questo significa nesso di causalità, Signori Giudici Popolari, la mia azione deve essere diretta a un certo evento, ci deve essere un legame di fatto e logico, tra l'azione e l'evento se sparo è per commettere l'evento omicidio o ferimento, se mi approprio di questo oggetto è perché intendo che passi dalla sua alla mia sfera furto. Il nesso di causalità sia ben chiaro, il nesso di causalità c'è non solo quando c'è un legame diretto tra la mia azione e l'evento, ma attraverso un percorso nel quale la mia azione deve avere un effetto causale insostituibile nella ricostruzione dell'evento, perché un evento si può commettere, si può provocare anche attraverso la cooperazione di più soggetti e questo è il caso di concorso, mi sembra banalissimo un Comandante dà gli ordini generali e particolari, i subordinati lo eseguono il tutto è svolto attraverso un meccanismo nel quale c'è la cooperazione di tutti, cooperazione dei singoli che non... che ha una funzione determinate causativa una per ciascuna con riferimento all'evento, senza la cooperazione dei singoli non c'è il contesto del concorso, senza il Comandante che ordina non ci sono, non ci sono gli eventi, quindi sotto questo profilo, sotto questo profilo io non ho esitazione.

Poi il collega dell'Avvocatura dello Stato ha prospettato altri ipotesi di dolo e le possiamo prendere in considerazione come alternativa di questa costruzione, ma io sul punto non ho dubbi, la responsabilità dei Comandanti di zona, dei Comandanti di zona è diretta, è un dolo diretto, cioè l'evento è conseguenza diretta della mia azione e della mia formazione volitiva, questo è il dolo diretto che come ripeto può esercitarsi anche in concorso con più persone, secondo quanto prevede l'art. 110 del codice penale e gli articoli successivi, nei quali articoli vengono esaminate le varie tipologie attraverso le quali si manifesta il concorso che prendono anche in considerazione il diverso grado di partecipazione attiva dei singoli concorrenti alla causazione di quel fatto, ma che guarda caso ritagliano e prevedono per l'ideatore, il promotore di un'azione criminosa l'aggravante, cioè la responsabilità maggiore, art. 113, numero 3 del codice penale, che ha un riscontro nell'art. 58 del codice penale militare di pace, visto che stiamo parlando di militari che commettevano crimini, ma li commettevano in un'ottica distorta, con apporti esterni, ma in un'ottica che continuava a muoversi in ambito militare, l'Avvocato dello Stato ha ipotizzato una forma alternativa di responsabilità dei Comandati, ha parlato di dolo eventuale, l'art. 42 del codice penale che identifica la re... i vari gradi di responsabilità di colpa, cioè dolo e colpa consente anche se non è codificata la configurazione di questo tipo di dolo, di dolo eventuale e poi all'art. 3 dell'articolo... al comma 3 l'art. 42, prende in considerazione un'altra ipotesi molto diffusa, molto discussa cioè, molto discussa che è quello della responsabilità obiettiva, io credo che l'Avvocato De Figueiredo vi abbia illustrato che cos'è il dolo eventuale, io ripeto, lo ribadisco è una mia convinzione personale e credo di poterla ribadire anche fuori da questo contesto nel quale per forza di cose io rivesto una posizione di parte, e lo ribadisco la responsabilità dei Comandanti è per dolo diretto, ma ricordiamoci anche questa eventualità il dolo eventuale Vi è stato spiegato è quello che deriva da un'azione che dovrebbe prevedere l'evento anche se quell'evento non è voluto, io butto una bomba posso ben sapere che quella bomba possa abbia un potenziale lesivo e quindi possa anche uccidere anche se non è quello esattamente quello che voglio, io sparo dalla finestra per fare una bravata posso anche colpire chi passa l'esempio mi viene particolarmente mirato e non vorrei soffermarmici, perché mi viene in mente un caso di cronica abbastanza, noto non ci voglio entrare, e... questo è dolo eventuale a differenza della colpa in cui e... si addebita al soggetto l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia come quando passo con il rosso o vado... ho fatto... ci ho un impianto elettrico malfatto e ne derivano morte o lesione.

Allora in questa configurazione prospettata, nell'azione del Comandante che ordina a tappeto manovre di repressione degli avversari, ci può essere una volontà non esattamente mirata ma dalla quale l'evento nasce come conseguenza diretta e ben preventivabile, questo è il dolo eventuale. Voglio dire mi limito a enunciarla perché è stata rievocata dall'Avvocato dello Stato, io sostanzialmente non la ripudio questa ipotesi, lo valuterà la Corte, ma sostengo e ribadisco che, sostengo e ribadisco che la responsabilità dei Capi è per dolo diretto; e mi soffermo invece un attimo su quanto previsto dal comma 3 dell'art. 42, che prima rievocavo, che configura quel caso particolarmente dibattuto, anche questo uno dei casi che appassiona i neofiti perché non è mai facilmente risolto, della cosiddetta responsabilità obiettiva, cioè il caso in cui la legge determina, dice l'articolo, recita il comma 3: "la legge determina i casi nei quali l'evento è posto, altrimenti a carico della gente come conseguenza della sua azione od omissione".

E' una categoria molto complessa perché significa venir meno ai principi generali della riconducibilità di un evento all'azione, ci sono dei casi previsti dalla legge, almeno quelli però perché poi qualcuno ipotizza anche in forma generica questo tipo di responsabilità obiettiva, ma ci sono dei casi nei quali l'evento è posto per legge, per una previsione specifica, a carico della gente, sono casi previsti dalla legge, sono per esempio la preterintenzione di un pugno che non è di per sé, che di solito non provoca morte, il soggetto cade, morte, preterintenzione.

I casi di cosiddetta aberrazio ictus o aberrazio delicti previsti gli artt. 82 e 83 del codice penale, la responsabilità del concorrente per il mutamento del titolo del reato di cui all'art. 117, ma anche la responsabilità del concorrente per il reato diverso da quello voluto di cui all'art. 16. E' chiaro il concetto? Due persone si mettono d'accordo per andare a fare un furto, si portano le armi per prudenza, tutti più o meno lo sanno, nel corso del furto arriva il guardiano, arriva il soggetto, il padrone di casa, uno dei partecipi spara, omicidio, di quell'omicidio rispondono tutti i partecipi all'evento delittuoso, anche se originariamente nessuno di essi, quindi neanche quello che non ha sparato, aveva intenzione di sparare o di uccidere, art. 116 del codice penale.

Io ricordo che questi eventi si articolavano attraverso una complessità esecutiva, partivano i soggetti, sequestravano, li portavano nel luogo di detenzione, a volte li finiva la loro opera ma a volte continuava, erano intercambiabili, erano intercambiali. Se qualcuno di Voi ha visto quel bel film "GARAGE OLIMPO" di cui è regista MARCO BECHIS venuto qui come testimone perché vittima di un sequestro, ricorderà a un certo punto una scena in cui il Comandante del "GARAGE OLIMPO" a un soggetto, adesso non ricordo i dettagli bene, ma un soggetto che o non faceva bene gli interrogatori o aveva rischiato di far morire sotto tortura di "picana" il soggetto, cosa che non bisogna fare perché bisognava che il soggetto parlasse, poi caso mai sarebbe morto attraverso i "voli" o in altri modi. A un certo punto il Comandante al soggetto gli dice: "attenzione, perché tu non stai mica facendo bene il tuo lavoro, guarda che ti rimando nuovamente a fare le operazioni fuori", questo può voler dire anche che c'era una sorta di capacità, di possibilità di fungibilità dei soggetti che oggi stavano dentro e lo domani fuori, anzi se non c'era il miraggio della grassazione, andar fuori era più faticoso, quindi una punizione, si stava meglio dentro. Questo per dire che ci sono delle circostanze, una situazione, nelle quali l'evento finale va messo comunque a carico dei concorrenti anche se l'evento finale, per ipotesi, non era nelle divisio... nei progetti originariamente precostituiti da parte degli Agenti stessi; ma può voler dire anche, anzi e vuole dire - e qui lo anticipo - che attraverso questa individuazione di responsabilità è meglio e puntualmente individuata la responsabilità dei Capi di zona anche per quei casi che sono stati a commissione, per così dire, rapida, immediata, e sto parlando del caso MORRESI e del caso MARRAS, MORRESI sequestrato e ucciso in giornata, MARRAS ucciso seduta stante nel corso della spedizione punitiva da parte delle squadracce, nessuno dei due è passato attraverso l'usuale trafila immonda dei campi di detenzione.

Noi non sappiamo se SUAREZ MASON ha ordinato specificamente: "uccidete MORRESI", se RIVEROS ha ordinato specificamente: "uccidete MARRAS", sicuramente però questi due eventi si riportano ai rispettivi responsabili quanto meno nella forma di responsabilità che ho in questo momento rievocata e che tecnicamente mi sembra, a mio modesto avviso, ineccepibile. Mi accorgo che nel rievocare attraverso le deposizioni, ho sottolineato più la posizione di SUAREZ MASON che di RIVEROS, è ovviamente un fatto casuale, quando io parlo di Comandanti di zona parlo indifferentemente sia per l'uno che per l'altro; sta di fatto che siano più testimonianze, che specificamente quei famosi riscontri a cui accennavo, che più specificamente fanno riferimento a SUAREZ MASON, perché SUAREZ MASON era il Comandante della zona 1, questo è un dato di fatto ovvio, perché la zona 1 era quella a maggiore potenziale, a maggiore capacità numerica. Chiedo scusa Presidente, non per me, ma loro preferiscono che si faccia una pausa?

PRESIDENTE: dipende da quanto le manca ancora.

AVV. MANIGA: mi rendo conto della sua preoccupazione, Lei si preoccupa soprattutto della mia voce, mi rendo ben conto. Ma no, non è...

PRESIDENTE: se non è lunga ancora possiamo andare avanti, altrimenti...

AVV. MANIGA: io personalmente vado avanti, non ho difficoltà e preferisco per una sorta di filo logico che sto seguendo, però naturalmente non voglio imporre fatica.

PRESIDENTE: uhm! Se i tempi non sono...

VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: preferiscono fare una pausa. Facciamo una pausa breve allora.

AVV. MANIGA: va bene, grazie! (Sospensione).-


ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Prego!

AVV. MANIGA: ecco, Signori, avevo nelle ultime battute sottolineato i motivi per i quali, a parere di questa Difesa, la responsabilità dei Capi di zona va individuata attraverso un concetto di dolo diretto, in concorso con altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione degli eventi, ed eventualmente nella ipotesi specifica di responsabilità obiettiva secondo la previsione generica di cui al comma 3 dell'art. 42 del codice penale, secondo combinato disposto di questa norma e dell'art. 116 del codice penale, responsabilità del concorrente per reato diverso, come estrema ratio; sottolineavo che ho inteso sempre ovviamente riferirmi a SUAREZ MASON che per un fatto numerico è il nome che appare più di frequente, ma anche a RIVEROS Capo della zona 4 e altra sottolineatura che forse mi è sfuggita ma che poi riprenderò all'altro imputato, cioè all'imputato GERARDI che in questo processo entra come Capo della Prefettura Navale, alla quale si attribuisce l'omicidio di MARTINO MASTINU e, forse, l'omicidio di MARIO MARRAS, il forse lo vedremo tra un attimo.

Ricorderò poi come era strutturata, e come ho anticipato, la Prefettura Navale distolta per lo più dai suoi compiti istituzionali per diventare uno degli strumenti della struttura illegale, dotata del suo potere di "INTELLIGENCE" e di fatto, come abbiamo visto, operante in settori che nulla hanno a che vedere con la tutela delle coste e delle frontiere. Parlando dei Capi sono state rievocate, sono state rievocate una serie di testimonianze che chiamano direttamente in causa SUAREZ MASON che, come ripeto, sono testimonianze di supporto a un concetto facilmente delineabile sotto il profilo giuridico.

Richiamo brevemente quelle che si riferiscono a RIVEROS, non dimenticando - e quindi così chiudo il cerchio - che valgono per RIVEROS le stesse, gli stessi principi già enunciati e soprattutto che l'ormai noto ordine numero 9 del '77, ampiamente illustrato, coinvolge nella sua applicazione anche la zona 4. Pertanto non c'è il minimo dubbio che quanto è stato detto per quanto riguarda quest'ordine, valga sia per la zona 1 che per la zona 4. La testimonianza di SCARPATI all'udienza del 13 giugno 2000 richiama la posizione di RIVEROS, dice SCARPATI che ricordo era detenuto a "CAMPO DE MAYO" e figura essere, lo diciamo subito, l'unico che si sappia, l'unico sopravvissuto da quel campo nel quale sappiamo che ci fu anche MARTINO MASTINU, ce lo ricorderemo, dichiara SCARPATI che ha avuto l'opportunità di vedere RIVEROS due volte: la prima volta venne sequestrato un compagno che si chiamava ARRUE, "ci tirano fuori dal padiglione, un compagno e me, ci chiesero se lo conoscessimo, era presente a questo interrogatorio il Generale RIVEROS. Colui che faceva l'interrogatorio, il torturatore di ci disse che quello era il Generale RIVEROS; la seconda volta, ci convocano in un luogo dove mangiavano gli Ufficiali, nella sala mensa Ufficiali, lì c'era questa stessa persona, cioè RIVEROS, ci fece un'arringa sostenendo una serie di sani principi, cioè che era l'Esercito che difendeva la Patria, i valori cristiani", eccetera, eccetera; cioè RIVEROS andava anche lui nei campi, frequentava i campi, dava le disposizioni e si prendeva anche la briga di indottrinare i detenuti.

Testimonianza di BENENCIO, udienza del 12/06, "l'Esercito inizia a reprimere, nella zona nord c'era RIVEROS, il Generale RIVEROS, a partire da questo tempo comincia tutta un'operazione mostruosa, c'è in quel momento un salto di qualità della repressione dopo il colpo di Stato" e si sta riferendo alla presenza di RIVEROS. Lo stesso dicasi per la testimonianza di DE GENNARO, sempre udienza del 12 giugno 2000 che palesemente chiama in causa sia SUAREZ MASON che RIVEROS; ripeto, ce ne saranno di meno di richiami a RIVEROS ma questo non significa, è un fatto meramente numerico, meramente di circostanza, la posizione di RIVEROS è identica.

Per quanto riguarda la posizione di RIVEROS e anche la posizione di GERARDI e dei quattro Sottufficiali della Capitaneria, i quattro esecutori, Sottufficiali o assimilati, c'è una testimonianza alquanto significativa che è quella del Giudice PAPALIA. Ora, a proposito della testimonianza di PAPALIA, sono sorti alcuni problemi di carattere giuridico, sono state richiamate alcune norme, gli artt. 62 e 63 del codice di procedura penale, che regolano il divieto di testimonianza delle dichiarazioni dell'imputato, recita l'art. 62: "le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento, dall'imputato, non possono formare oggetto di testimonianza"; l'art. 63, sempre del codice di rito, prevede un'altra circostanza, cioè che venga interrogata una persona non imputata che nel corso dell'interrogatorio emergano indizi a suo carico, a loro viene sancito l'obbligo di interrompere, di rendere edotta la persona, che la persona è imputabile, perché è imputata e quindi imputabile, al contrario, in quanto stia svolgendo delle dichiarazioni indizianti. E' stato anche chiamato in causa l'art. 238 del codice di procedura penale: "è ammessa l'acquisizione di verbali, di prove di altro procedimento penale, quando si tratti di prove assunte nel corso dell'incidente probatorio o nel dibattimento" vale a dire, vale a dire incidente probatorio e dibattimento cioè quando ci siano le garanzie per la presenza degli Avvocati, che le prove sono assunte nel rispetto dei diritti della Difesa. Questo vale anche per il Giudice straniero, questo varrebbe per il Giudice straniero secondo un richiamo espresso dell'art. 78 delle disposizioni di attuazione che equipara a questo proposito il Giudice straniero da quello... a quello italiano. Io, questa Difesa si rende ben conto che la questione è quanto meno controversa e opinabile; la posizione di questa Difesa è la seguente: il Giudice PAPALIA in quel momento, quando esercitava la sua funzione di Giudice, e che abbozzò quei procedimenti a carico dei soggetti in questione, vale a dire GERARDI, PORCHETTO, MALDONADO, PUERTAS e ROSSIN, era un Giudice carente di giurisdizione.

Chiarisco, quando si parla di carenza di giurisdizione, è una cosa diversa da parlare di incompetenza, quando si parla di incompetenza si distingue per materia o per territorio se un determinato fatto debba essere giudicato dal Tribunale di ROMA o di MILANO o di BRESCIA. Quando si parla di giurisdizione si parla proprio di Giudice nella sua connotazione, cioè esistono alcune categorie che fanno parte dell'ordinamento giudiziario, ci sono i Giudici Ordinari e tra questi il Giudice Penale e il Giudice Civile, ci sono i Giudici Amministrativi, i Giudici Tributari, c'è il Tribunale Militare. In quel momento, per disposizioni legislative in vigore, controverse ma che comunque il Giudice ha fatto proprie, il Giudice PAPALIA era carente di giurisdizione, cioè non era Giudice, tant'è vero che alla fine, alla fine conclude semplicemente rimettendo al Giudice competente, vale a dire il Giudice Militare. Non è quindi assolutamente mancante di plausibilità che quei verbali che alla fine portano la sottoscrizione dei soggetti interessati e che chiudono quella loro parvenza procedimentale perché i soggetti passeranno al giudizio dei Giudice naturale in quel momento, tale, deciso dalle norme allora in vigore in ARGENTINA, non è assolutamente inattendibile prospettare che quei verbali sottoscritti dai soggetti, possano assumere la connotazione di documenti proveniente dall'imputato ai sensi dell'art. 237 del codice di procedura penale, i verbali ci sono e sono sottoscritti, e quindi come tali essere trattati; posto che ai sensi dell'art. 237 del codice di procedura penale fanno piena prova, nei confronti degli imputati, tutti i documenti provenienti dagli imputati stessi. Sia ben chiaro che quando si parla di documenti provenienti dagli imputati, non si deve intendere necessariamente il documento olografo come fosse un testamento, olografo, scritto di pugno, quello che conta è che ne sia certa la paternità. E sul punto non ci sono dubbi, quei documenti sono firmati e la paternità di quei soggetti è indubitabile. Aggiungo poi che in ogni caso si tratta di dichiarazioni anteriori al procedimento e quindi, secondo questa connotazione, non ricadono e non ricadrebbero nella previsione di cui all'art. 62 del codice di procedura penale. Aggiungo poi, ai sensi del 238 comma 3 del codice di procedura penale, sono comunque ammissibili le dichiarazioni irripetibili, che non possono cioè essere ripetute in sede dibattimentale. Quelle dichiarazioni sono irripetibili, perché, per volontà degli stessi imputati, in quanto gli stessi imputati a loro scelta sono contumaci, non possono ripeterle e quindi gli atti sono irripetibili, altra cosa sarebbe la presenza degli imputati per i quali certi documenti potrebbero essere utili ai fini della... della contestazione.

E poi ancora, in ogni caso, quanto previsto dagli art. 62 e 63, valgono in quanto si tratti di dichiarazioni autoindizianti, e non quando rappresentino elemento indiziante per terzi, il che significa in termini tecnici e pratici che a tanto concedere quelle dichiarazioni possono non essere usate nei confronti di chi le ha emesse in quanto siano autoindizianti, ma valgono per indiziare soggetti richiamati nel caso specifico per quanto riguarda GERARDI da parte... per le dichiarazioni di... dei quattro esecutori per intenderci e per quanto riguarda RIVEROS, per le dichiarazioni di GERARDI il quale ammette che esiste un ordine segreto di RIVEROS custodito nella sua cassaforte.

In ogni caso, per concludere questo... chiedo scusa, quanto sto dicendo non è frutto di semplici acrobazie o elucubrazioni di chi sta esponendo. Ci sono delle Sentenze che sottolineano quanto ho appena detto. Ci sono delle Sentenze, Cassazione 7 agosto '96, Cassazione 25 luglio '96, parlando di dichiarazioni rese a soggetto che non fosse né Giudice e né Pubblico Ministero né appartenente alla Polizie Giudiziarie, fatto storico percepito dal teste e come tale valutabile dal Giudice alla stregua degli ordinari criteri. Sulle dichiarazioni dell'imputato rese in epoca antecedente all'inizio del procedimento che possono formare oggetto di testimonianza essendo inapplicabile nel caso di specie, il divieto sancito dall'art. 62, c'è un pronuncia del Giudice di merito, Pretura FERRARA 11 luglio '91. Cassazione 30 maggio '91, le dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a carico della persona da cui provengono, rese prima che l'Autorità procedente ne interrompa l'esame, stiamo parlando di quell'altra ipotesi, sono inutilizzabili contro la stessa, ma sono liberamente utilizzabili nelle parti che riguardano responsabilità di terzi, perché questo? Perché c'è... ci sono due concetti ovviamente, sono Difensore anche io, quindi queste cose le devo ben percepire come Difensore, ci sono due contrastanti punti, che devono essere in qualche modo... in qualche modo uniformati, resi coerenti l'uno all'altro. Da un lato i diritti della Difesa che sono inviolabili e... non c'è con me un Difensore che possa capire tutto questo, dall'altro però l'opportunità, la necessità di salvare gli elementi in qualche modo raccolti per la ricostruzione del giudizio. Quindi queste pronunce che io ho testé citato hanno... vanno incontro alla necessità di rendere coerenti i due principi, d'altro canto, voglio dire, parliamoci chiaro, quelle dichiara... in quelle... davanti al Giudice PAPALIA i soggetti hanno parlato liberamente, quasi che avessero la consapevolezza di parlare con... con il conoscente, intanto avevano la ben chiara consapevolezza che in quel momento non stavano parlando ad un Giudice in senso vero, perché quel Giudice li avrebbe rimessi a quello che erano convinti e di fatto poi sarebbe successo il loro Giudice naturale. Ecco perché questa Difesa ritiene di poter sostenere quanto appena esposto, ricordando anche alla Corte, ma lo faccio pleonasticamente perché i concetti sono sicuramente già chiari, che in ogni caso un utilizzo e un'acquisizione di questo tipo non diventerebbe censurabile in sede di legittimità quando utilizzo e/o acquisizione siano di supporto affiancati ad altri elementi di prova presenti già nel giudizio. Ecco perché ritengo... questa Difesa ritiene che quei verbali possano essere acquisiti ex art. 507 e 509 del codice di procedura penale, ed in ogni caso che quella deposizione testimoniale di PAPALIA debba essere accolta come elemento di prova in maniera corretta e non censurabile. Detto ciò due parole per quanto riguarda... abbiamo parlato, mi auguro sufficientemente, di MASON SUAREZ e RIVEROS, indirettamente, ma credo, spero in maniera chiara e puntuale anche di GERARDI che svolgeva una funzione di Comandante nel suo ambito.

Due parole per quanto riguarda gli esecutori e l'eventuale tentativo o tentazione di sollevarli da responsabilità in quanto tali, intanto sappiamo che per quanto riguarda il caso MASTINU il fatto si riconduce alla Prefettura Navale, le dichiarazioni di SANTINA MASTINU, SANTINA MASTINU era nell'isola cercando di ricostruire l'evento tragico che già l'aveva colpita, viene avvicinata da due soggetti e poi viene sequestrata. L'imbarcazione che la porta, che la trasporta è un'imbarcazione della Prefettura Navale, è abbastanza evidente, c'erano due persone, le Prefetture Navali e le Capitanerie usano di solito piccole imbarcazioni, quando c'era da fare la spedizione grossa e punitiva, quella nella quale ha trovato la morte MARRAS, che a me sembra di poter ricondurre ugualmente agli stessi soggetti, allo stesso ambito, è chiaro che le piccole imbarcazioni della capitaneria non... non erano sufficienti, hanno dovuto requisire i mezzi della... della compagnia che fa servizio passeggeri nella zona, e li abbiamo visti... li abbiamo visto quando è stato... sono state riprodotte quelle diapositive, i mezzi della Compagnia "INTERISLEGNA". Qui vi era una piccola imbarcazione della Capitaneria, dice SANTINA: "mi sono resa conto che si trattava della Prefettura, perché per arrivare da PAYCARABI alla Prefettura, vi si arrivava soltanto con la lancia". Direi che non ci sono dubbi per quanto riguarda la riconducibilità del sequestro di SANTINA MASTINU e conseguentemente anche del sequestro di MARTINO MASTINU l'evento debba ricondursi nella fase esecutiva alla Prefettura Navale anche perché la Prefettura Navale e lo ricorda il testo URIEN, il teste URIEN l'ex Ufficiale di Marina che qui abbiamo sentito, il Guardiamarina URIEN, lo precisa.

Durante la dittatura militare la Prefettura Navale dipendeva direttamente dall'armata, era un collegamento diretto, funzionale, era diventato funzionale con dipendenza diretta dall'armata, perché era stata distolta come abbiamo rievocato precedentemente dalla... dai suoi complici istituzionali. Altrettanto dice il teste GARCIA già rievocato all'udienza del 19 giugno, stessa affermazione, stesse ricostruzioni le troviamo nel teste D'ANDREA MOHR, ma soprattutto dalle dichiarazioni di D'ANDREA MOHR e di GARCIA, testi già rievocati, abbiamo la esplicazione di un concetto fondamentale per quanto riguarda la responsabilità degli esecutori, i quali come sempre, come sempre in queste circostanze, l'abbiamo visto in altri procedimenti, anche gli Ufficiali, gli esecutori nazisti invocavano puntualmente la stessa scriminante, anche questi diranno, avranno detto di avere eseguito degli ordini e quindi invocare con ciò la scriminante prevista dal codice penale in merito all'adempimento di un ordine. Non è così, è un concetto fondamentale, non esiste l'obbligo di adempimento di un ordine quando si tratti di un ordine palesemente illegittimo. E' un concetto radicato, radicatissimo, casomai, casomai, quando c'è l'esecuzione di un ordine palesemente illegittimo, non ne risponde solo l'esecutore, ne risponde anche chi ha dato l'ordine, è un concetto radicato nel nostro codice penale, è un concetto radicato nel... nel codice militare. Ma se non adempivamo l'ordine, dicono di solito i soggetti in queste circostanze, veniva messa a repentaglio la nostra incolumità, la nostra vita, anche quello lo abbiamo sentito. Non è così, lo dice il teste D'ANDREA MOHR, "i militari che hanno disubbidito all'ordine di uccidere non hanno sofferto, tranne quello di vedere interrotta la propria carriere" e cita il caso personale e cita il caso personale. "Io mi sono rifiutato di far parte di un gruppo operativo che aveva la missione di intercettare, arrestare e interrogare. Io mi sono rifiutato e con me sono andati via altri quattro Ufficiali". Ricorda un caso del Tenente GARCON DROLET che MASON SUAREZ aveva minacciato di ritorsioni per essersi rifiutato di eseguire l'ordine, no chiedo scusa, era un Capitano che si era rifiutato di eseguire l'ordine, era presente un altro Ufficiale che disse: "se al Capitano succede qualcosa il prossimo morto sarai tu", non gli è successo niente né all'uno e né all'altro e questo vale anche per le altre deposizioni. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che ci si muoveva in un ambito assolutamente illegale, i militari in quanto tali lo sapevano, usavano la struttura militare e paramilitare, ma della illegittimità dell'operare con riferimento alle regole militari, erano ben consapevoli, tutti più o meno si adattavano, e quindi anche gli stessi esecutori di cui ci stiamo occupando oggi, ma se qualcuno si rifiutava non era oggetto di nessun tipo di punizione grave, al massimo, se si trattava di Ufficiali o militari vedevano compromessa la propria carriera, che non è proprio quello che comunemente si intende come stato di necessità a cui dover sottostare, pena la propria vita. Quindi gli esecutori non possono invocare questo tipo discriminante o di esimente, perché gli ordini erano palesemente illegittimi, non solo, ma come ho precedentemente annunciato, enunciato, la mia convinzione è che si tratti di un... di atti nei quali c'è il concorso di tutti gli esecutori, alcuni noti e altri non, tutti coinvolti nella corresponsabilità dei concorrenti per gli eventi previsti o anche per gli eventi eventualmente non previsti, ma verificati perché verificabili, prevedibili ai sensi dell'art. 116 del codice penale che ho prima rievocato.

Mi avvio abbastanza celermente almeno spero alla conclusione, passando ad un esame sommario di alcuni punti relativi a certi casi, cioè sostanzialmente al caso MASTINU e MARRAS, ma anche un breve accenno al caso CARLOTTO, perché come accennerò tra poco, che mi sembrano più degni di sottolineatura. Siamo ben consapevoli per il caso di MASTINU MARTINO che ha differenza degli altri casi, non abbiamo la prova visibile della morte, in quanto purtroppo, dico purtroppo il corpo di MARTINO non è stato trovato, dico purtroppo, perché trovare il corpo in frangenti tragici di questo tipo, è pur sempre una consolazione, magra ma pur sempre una consolazione. Certo è che tutte le risultanze raccolte conducono inesorabilmente all'omicidio. L'uccisione di Sindacalisti accertata, altri Sindacalisti che si trovavano nella stessa circostanza, nessuno, è stato detto anche dal Pubblico Ministero nessuno è sfuggito, è scampato tranne SCARPATI dal "CAMPO DE MAYO", sono state rievocate dal Signor Pubblico Ministero le modalità dei voli, nei quali poi i corpi, i poveri corpi venivano... venivano sezionati onde consentirne la possibilità di sparizione più facile quando avevano deciso non più di eseguire questa macabra... macabro rituale nel... nel delta, ma in oceano. La spedizione dell'isola è fatta per uccidere, è stato credo rievocato già anche dal collega Gentili, la "squadraccia" scende dai mezzi dell'"INTERISLENIA" e spara ancor prima... praticamente appena ha messo terra, anzi, prima di arrivare, perché addirittura ci sono delle testimonianze che dichiarano che hanno trovato le... le paratie delle... delle imbarcazioni sforacchiate di proiettili. Più evidenza di così, sulla volontà di uccidere, direi che non c'è. MASTINU scompare e non dà più notizie, il collega Cogodi ha fatto un'osservazione puntuale e precisa che ricordo, MASTINU il giorno dopo essere scappato a nuoto a rischio della vita compare per vedere la madre, per rassicurarla pere avere... per parlare dell'uccisione nel frattempo avvenuta di MARRAS, e mai ipotizzabile che se compare in quella circostanza, poi non abbia più dato notizia di sé successivamente? E' fuori dal mondo, soprattutto conoscendo, per chi conosce e conosceva MARTINO MASTINU. Signori, io ho l'impressione al di là di questi fatti, di queste osservazioni ovvie, che sarebbe ora di prendere in seria considerazione questa tipologia, noi continuiamo da sempre, secondo un'etichetta ormai prestabilita, un triste neologismo usato e abusato, a chiamare, a definire questi casi "Desaparecidos", scomparsi, Vi accingete ad emettere un giudizio che non posso anticipare ma che mi auguro nella direzione voluta, che sarà storico, ho l'impressione che si debba prendere in seria considerazione una decisione che faccia luce una volta per tutte, su un evento, sparizione forzata di persone, che è stata oggetto ormai da tempo, di osservazioni puntuali e di previsioni puntuali da parte degli organismi internazionali. Una risoluzione della terza commissione delle Nazioni Unite, del 18 dicembre '92, all'art. 18 prende in considerazione come crimini contro l'umanità la sparizione forzata di persone. La stessa convenzione per la nascita della Corte Penale Internazionale permanente alla quale accennavo inizialmente all'art. 7, crimini contro l'umanità, prevede espressamente la sparizione forzata di persone. Io so bene l'obiezione ovvia il vecchio principio nullum crimens in elege, lo so perfettamente, ma so anche che abbiamo una norma del fondamentale, tra i principi fondamentali della Costituzione, l'art. 10 della Costituzione che impone come norma anche programmatica ma fondamentale, l'uniformarsi degli ordinamenti ai principi internazionali. Non intendo ovviamente sostenere che i soggetti qui imputati devono essere condannati per il reato di sparizione di persone, forzata di persone, perché quel reato non è ancora previsto dal nostro codice, ma che ci sia l'opportunità, la necessità soprattutto in casa e così marcatamente sottolineate di fare finalmente un'equazione tra sparizione forzata nel tempo, dilatata nel tempo e omicidio è un'ipotesi e un quesito significativo, sofferto ma che mi sen... sento la necessità di sottoporre all'attenzione... all'attenzione della Corte. Dopo di che, dato per certo, dato per certo purtroppo che MARTINU è deceduto e non abbiamo avuto il bene di vederne il corpo, sotto il profilo giuridico so bene quale è la subordinata, l'ha già sottolineata il collega Gentili, siccome esiste comunque il sequestro di persone è pacifico però che si tratti di un sequestro di persona a scopo di estorsione, previsto dall'art. 630 del codice penale, posto che questo reato a dolo specifico, a dolo specifico, prevede come dolo specifico l'ottenimento di un qualche risultato non necessariamente economico, quale quello al quale siamo abituati anche nella nostra terra, questo è un aspetto meno esaltante, ma purché si abbia una qualsiasi utilità specifica, tutti questi sequestri, tutti, miravano ad ottenere indicazioni, notizie su altri possibili obiettivi, tanto è vero che se dalla... dall'interrogatorio, dalle torture emergeva qualche notizia significativa, si passava al cosiddetto obiettivo di opportunità e quindi il processo si innescava a catena. In sintesi, questa Difesa sostiene - e ne ha ben donde - con tutte queste risultanze, che il caso di MARTINO MASTINU è un caso palese, è provato di omicidio, se si trattasse di un sequestro se ciò nonostante non riuscisse a rubricare l'evento, se non come sequestro di persona, intanto... intanto allora formalismo per formalismo, ricordiamoci che il sequestro di persona è un reato permanente, e quindi, se la persona sequestrata non ha dato ancora notizie di sé si può presumere che il sequestro sia tuttora in atto, mi piacerebbe, non temo che sia così, ma se è ancora in atto non è ancora cessato e il termine prescrizionale non è ancora decorso, non ha ancora cominciato a decorrere, il reato permanente significa protratto nella consumazione e nel tempo, la consumazione cessa con la cessazione dello stato di sequestro, da quel momento in avanti decorre il termine prescrizionale, se invece si tratta di un sequestro aggravato, di quel tipo particolare di sequestro, che è il sequestro a scopo di estorsione, allora è un reato più grave, ben più grave è il termine prescrizionale, comunque non è ancora decorso, non ha cessato di decorrere, e ricordiamoci quello che è stato già detto sulla responsabilità oggettiva, ex art. 116, che ricade, per cui ricade a carico, in testa agli esecutori del sequestro l'eventuale evento morte rappresentante un'aggravante, ex 630 comma 2, del sequestro di persona a scopo di estorsione.

MARTINO MASTINU è un caso di omicidio, ma alla peggio, queste sono le connotazioni per le quali gli imputati vanno condannati. Sul caso MARRAS, io sono consapevole, siamo consapevoli del rigore e della prudenza che ha suggerito al Pubblico Ministero delle richieste diversificate per questo caso, sono anche consapevole che sull'uccisione di MARRAS non si discute, e lì è stato rievocato, è un fatto indubitabile, sul collegamento tra quell'evento e i membri della Prefettura Navale, cioè GERARDI e gli esecutori, sicuramente, sicuramente gli elementi indiziari ci sono, ma sono più deboli. Nella dichiarazione di SANTINA MASTINU, gli assidui visitatori della stessa, che poi avrebbero sequestrato MARTINO, a un certo punto dice SANTINA: "si facevano beffa, ". Non è gran cosa, ma in questa dichiarazione, da parte di chi aveva la tracotanza tipica di quei soggetti, sembra quasi un'assunzione di paternità di quell'evento di cui erano ben consapevoli, di cui erano ben a conoscenza. BRUNO CAMER, nelle dichiarazioni sempre di SANTINA MASTINU, ha confermato: "queste persone erano coloro che facevano le operazioni nelle isole", perché i militari quando c'era da addentrarsi nei meandri del Delta non erano, intanto non erano esperti di navigazione, tanto per cominciare, e poi comunque avevano bisogno di chi li guidasse in una zona sicuramente impervia per i non esperti, e poi e sempre che, come sostiene questa Difesa, di quella testimonianza si faccia uso, ci sono le dichiarazioni di PAPALIA, dalle quali emerge, senza ombra di dubbio, che i militari si rivolgevano sempre a loro per le operazioni nel Delta; ecco perché ritiene questa Difesa che anche il caso MARRAS deve essere attribuito per concorso alla Prefettura Navale, quanto meno al suo capo, che era GERARDI, che di quel... di quella prima spedizione facessero parte i quattro Giannizzeri a cui ormai da tempo alludiamo, forse non siamo certi, ma che fosse riconducibile al comando, alle disposizioni di GERARDI, quello mi sentirei di sottolinearlo con maggiore certezza e, ovviamente, ovviamente anche, al Comandante e al responsabile di zona, responsabile per tutto quello che succedeva nella zona stessa a seguito delle... delle indicazioni, delle direttive e dei controlli, il Comandante della zona stessa, cioè RIVEROS.

Devo solo fare una precisazione in ordine a un altro caso e poi avrei finito in questa parte espositiva, quindi mi avvio alla conclusione, e sto parlando del caso del piccolo CARLOTTO, il bambino CARLOTTO è stato oggetto di sequestro sicuramente, ed è un sequestro semplice, nel senso che è difficile ipotizzare qui il sequestro a scopo di estorsione o in altra maniera finalizzato; a parte la gravità dell'evento, a parte il fatto che anche il trasferimento di forza, con la forza di bambini rientra sempre nella previsione pattizia della convenzione che prima citavo tra i crimini di genocidio, perché ricordiamoci bene, in questa sorta, questo è un evento ripetuto - quella della sparizione dei bambini - non c'è solo l'attuazione di una sorta di impropria adozione, c'è - ad avviso di chi parla - ma è abbastanza radicato, un concetto di pulizia di tipo etnico ben chiaro e ben evidente che ci riporta alle vicende del Nazismo, io ti tolgo il bambino, perché ne ho bisogno io, perché non posso averli, perché così faccio prima che non a fare una pratica di adozione, ma così facendo lo tolgo all'influenza nefasta di te ideologicamente bacato e lo porto in una situazione sana, questo è una forma diversificata attuale di genocidio, che non si opera solo nei confronti degli ebrei o degli "indios mapuce" (o simile) in CILE o nei confronti di etnie, ma anche di fasce determinate da ideologia che si vuol combattere, è una forma attuale attualizzata di genocidio; ma a parte questo, che si tratti di un sequestro di persona non c'è il minimo dubbio, per carità siamo ben consapevoli che in dottrina e anche in giurisprudenza è stata avanzata anche l'ipotesi che non si possa parlare di sequestro di persona a proposito di incapaci, è un non senso, perché il sequestro di persona, nella sua accezione più specifica, è quello di prendere il soggetto e metterlo in condizioni di impotenza cinetica, cioè il soggetto non si può muovere, per cui qualcuno ha detto: "e già, ma il minore incapace non è per tale autonomo e quindi non è in grado di avere questa libertà di movimento"; è un concetto sicuramente superato superato, anche perché, perché è stato anche sottolineato se esiste il sequestro di minore a scopo di estorsione nella forma più grave, non vedo perché non debba essere ipotizzato il sequestro di minore; quindi è pacifico che si tratta di un sequestro di persona, non è violenza privata, non è sottrazione di minore, che è un'altra forma delittuosa e prevista dal codice, resta solo da vedere, resta solo da vedere quando cessa il momento consumativo, anche lì al fine di determinare la maturazione o meno del periodo prescrizionale. E' stato fatto riferimento al raggiungimento della maggiore età, credo, non ho seguito, mi spiace, mi par di capire quindi che dal raggiungimento della maggiore età, posto che da quel momento il soggetto è messo in condizioni di muoversi liberamente, da quel momento cessa lo stato di permanenza e quindi decorre il periodo prescrizionale; è un'ipotesi plausibile, ma io vado oltre, perché abbiamo un concetto fondamentale e radicato, secondo il quale, secondo il quale l'azione del sequestro di persona non si configura solo con la violenza, caso comune la persona viene presa, chiusa in un luogo, ma anche con l'inganno, anche con l'inganno, tant'è vero che quando la situazione di sudditanza è posta in atto con un atto frutto di inganno e che quindi è in grado di fuorviare la volontà del soggetto passivo, allora è superato anche l'ipotesi del consenso, perché è chiaro che il sequestro di persona viene meno quando c'è il consenso del soggetto passivo, e allora, e allora se il soggetto, se il piccolo CARLOTTO, divenuto maggiorenne, continua a essere nell'ignoranza del suo status e collocato in una famiglia, che ancora non sappiamo quale sia, ma spero che prima o poi si sappia, non è in grado di fare la scelta neanche arrivato maggiorenne, perché continua a perpetuarsi l'inganno a suo danno, e quindi lui crede che quelli siano i suoi veri genitori, mentre invece quando lo scoprirà sarà un trauma, come per tutti i casi, scoprirà che quelli che crede siano i veri genitori, non sono, non sono i suoi veri genitori, ma sono quelli possibilmente, probabilmente che hanno fatto da aguzzini alla sua vera madre, e allora il perpetuarsi dell'inganno nel quale sicuramente GUIDO, gli è stato dato questo nome formalmente, il piccolo GUIDO, che oggi non è più piccolo e tutti gli altri come lui, sono tuttora ostaggi oggetto di sequestro di persona, perché tenuti nell'ignoranza, nell'ignoranza più totale del loro stato, quindi il sequestro persiste è tuttora in atto! E i responsabili ne devono pagare, perché l'eventuale consenso, ma non credo che ci sia, è viziato da errore. Signori è un caso abissale, è un processo con dei risvolti senza fine, è durato a lungo, abbiamo sentito decine di testi, la giustificazione di questi crimini è sempre stata, ma si trattava di sovversivi, si trattava di nemici, sotto questo profilo il Presidente è stato sempre molto attento, era ricorrente la preoccupazione del Presidente di informarsi di volta in volta presso i soggetti che testimoniavano dei loro sequestri, o presso i parenti, se si trattava o no di persone politicizzate, se si trattava di persone soggetti che operavano nella clandestinità o con le armi, e la risposta è stata pressoché univoca, no, ma che sappiamo l'evento terroristico, c'è stato anche là, perché no, ma relegato in una posizione tutto sommato marginale, STRASSERA ha ricordato le dichiarazioni ufficiali, che nel 1975 la lotta contro i sovversivi e doveva considerarsi già vinta, quindi nel momento in cui i militari prendono il potere col golpe, i nemici dovevano considerarsi già vinti, e ciò nonostante, ciò nonostante la lotta continua e si intensifica a livello pianificato e generalizzato con gli effetti che abbiamo già visto.

Chi erano questi militari? Non vorrei offendere la sensibilità dei... degli argentini presenti, ma nella tradizione militare argentina c'è una certa tradizione storica, che lì spesso, spesso, porta a connotarli più come... come soldati di ventura, come strumenti di potere che di operazioni belliche gloriose; nella tradizione argentina il latifondo, che era la base iniziale dell'economia, dell'economia argentina, è stato per anni difeso dallo strenuo supporto degli eroici Comandanti militari, ai quali poi è stata nominata, intitolata una piazza, una via, un paese; gli eroi eponimi dell'ARGENTINA sono dei soldati di ventura o poco più, fatte delle eccezioni ovviamente, non si può far di ogni erba un fascio, per il resto erano dei burocrati, dei criminali burocrati, che ricostruivano con precisione tutto, arrivavano al punto di avere tutti i fascicoli, e il caso MORRESI, il caso MORRESI è evidentissimo, si scopre tutto e quindi la corresponsabilità del Comandante per la consapevolezza del fatto, perché c'era un fascicolo preciso "la carpeta" che contemplava il caso, per il resto personaggi squallidi, li abbiamo visti, intravisti in quella cassetta, che poi non si è potuta vedere compiutamente, procurata dal... dall'Avvocato dello Stato, che personaggi mediocri che erano questi soggetti quando si toglievano chepì e decorazioni; non avevano neanche la grandezza tragica, grandezza nella nefandezza, dei nazisti, i quali bene o male, nel bene ma soprattutto nel male, nell'enorme male avevano elaborato in un Paese, che ha una storia di pensiero, avevano elaborato il "fiurer prinsipi, il fiurer bifil" (come da pronuncia) abbozzavano delle sorte di processi, anche se erano processi "nact un nebel" (come da pronuncia), cioè notte nebbia, neanche quello, esecuzioni pedestri pianificate, brutali e soprattutto rozze, questi sono i soggetti che abbiamo come imputati sotto il profilo emblematico, perché purtroppo altri ce ne sono che vanno impuniti. Io non lo so se i Signori Giudici hanno la consapevolezza che si accingono a emettere un giudizio storico, è un giudizio storico questo a cui Vi state accingendo e per certi versi sono solidale con chi deve affrontare un compito di questo peso, sarà un giudizio storico, come lo è stato il Processo di NORIMBERGA, come lo è stato il processo per la risiera di SAN SABBA, come è stato più recentemente il processo per i crimini dell'ex JUGOSLAVIA, perché con la funzione surrogatoria, che ho in precedenza rievocato, Voi vi accingete a emettere un atto di giustizia significativo per un intero momento storico, ecco perché dico che il vostro sarà un giudicato storico; certo, Voi giudicate anche i singoli casi e allora quando sarete nella sala che Vi compete ricorderete questi soggetti, che nel corso dei mesi avete imparato a conoscere, quasi li aveste visti di persona, ricorderete "EL TANO" e il suo sacrificio per i compagni di lavoro, ricorderete MARIO MARRAS, che non aveva alle spalle, forse, episodi di eroismo, ma che ha riscattato, semmai ce ne fosse bisogno, ha segnato la fine della sua vita con l'atto più grande di eroismo facendo scudo del proprio corpo alla propria figlioletta che aveva due anni e che oggi è qui viva, grazie al sacrificio del padre; ricorderete il piccolo soldatino che si era rifugiato presso l'arma, presso la quale svolgeva servizio di leva, credendo di ricavarne tutela, per riceverne l'amara beffa che è stata rievocata, ricorderete FABBRI e CIUFFO, io di FABBRI, chissà perché, ho in mente un flash rievocato da un testimone, quando un testimone ha detto: "FABBRI da quel momento cadde in depressione". Io me lo ricordo così, di un soggetto, uno come noi, che ad un certo punto ha avuto la consapevolezza di quello che gli stava succedendo e che inesorabilmente gli sarebbe poi successo assieme al suo compagno di prigionia, che era CIUFFO; ricorderete il piccolo, il giovane MORRESI, di cui avete sentito le parole accorate del padre, un giovane che aveva un impegno giovanile, sul genere di quelli che ha rievocato il Pubblico Ministero, che vendeva i giornalini e alla sera non andava ad ubriacarsi o a drogarsi, ma mangiava le mele verdi; ricorderete LAURA CARLOTTO e quei suoi bellissimi occhi, che avete visto in una fotografia e penserete anche chissà mai come sarà quel bambino scomparso, portato a braccia da un soggetto nella luce livida di un corridoio di ospedale, se avrà anche lui quegli occhioni che prima o poi si apriranno sulla realtà tragica che lo coinvolge. Ecco, ricorderete questi, questi casi calati in una litania dolente, che avete sentito rievocare, scandita dai passi ripetuti giovedì dietro giovedì delle nonne di PLAZA DI MAJO coi loro fazzoletti bianchi, che sono simili ai fazzoletti neri delle nostre prefiche, delle nostre lamentatrici, che però non hanno potuto di... non ha potuto svolgere questo tipo di rituale per la mancanza, quasi sempre, materiale di un corpo a cui rivolgersi.

Io mi auguro che Voi capirete, ne sono certo che capirete, che farete in modo di farci capire che non abbiamo lavorato invano in questi anni, ma non solo noi Avvocati, le nonne, le mamme, gli organismi che da tempo si battono per avere una giustizia e che non hanno mai avuto nel loro Paese, per che cosa? In una intervista LAURA CARLOTTO, pardon! ESTELA CARLOTTO, la madre di LAURA, ha detto: "mi hanno rapito una figlia una volta, vorrei che non me la rapissero una seconda volta", questo è il significato del giudizio; allora io sono certo che quando Vi accingerete a questo arduo compito saprete sicuramente emettere il giudizio che i parenti delle vittime, che l'ARGENTINA tutta, il mondo intero, si aspetta realmente da Voi. Grazie!


 Versione stampabile



Cerca