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Statuto 24marzo Onlus
Art. 1 - Denominazione, Natura e Sede

1. E’ costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata “24marzo Onlus”, che persegue il fine esclusivo della promozione della solidarietà sociale, umana, civile e culturale a livello Nazionale e Internazionale e della tutela dell’ecosistema e dei diritti umani. L’associazione non ha carattere politico, etnico o confessionale ed è un’organizzazione indipendente, costituita ai sensi della legge 26/02/87 n. 49 e successive modificazioni. L'associazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Associazione, che ha sede legale a Roma in Via Luigi Angeloni 60, potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo che esercita il controllo sull’attività delle altre sedi e delle sezioni e, se del caso, ne dispone la chiusura o l’esclusione.

3. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

4. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica.

Art. 2 - Finalità e Obiettivi

1. L’Associazione si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che riconosce pari dignità a tutti i membri della famiglia umana e ai loro diritti, uguali ed inalienabili e che costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. L’associazione intende contribuire al rispetto dei diritti umani fondamentali, della dignità e del valore della persona, anche mediante tutela giudiziale, e promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in un contesto di libertà dei popoli.

2. L’Associazione realizza tutte quelle iniziative di cooperazione allo sviluppo, di promozione e di tutela, anche giudiziale, del patrimonio ambientale, culturale e artistico-architettonico, di aiuto umanitario, di educazione all’interculturalità, di formazione e informazione ai temi dello sviluppo umano e sostenibile, di scambi culturali in Italia e all’estero e ogni altra attività ritenuta idonea a raggiungere le finalità sopra descritte.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e Obiettivi

1. L’Associazione si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che riconosce pari dignità a tutti i membri della famiglia umana e ai loro diritti, uguali ed inalienabili e che costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. L’associazione intende contribuire al rispetto dei diritti umani fondamentali, della dignità e del valore della persona, anche mediante tutela giudiziale, e promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in un contesto di libertà dei popoli.

2. L’Associazione realizza tutte quelle iniziative di cooperazione allo sviluppo, di promozione e di tutela, anche giudiziale, del patrimonio ambientale, culturale e artistico-architettonico, di aiuto umanitario, di educazione all’interculturalità, di formazione e informazione ai temi dello sviluppo umano e sostenibile, di scambi culturali in Italia e all’estero e ogni altra attività ritenuta idonea a raggiungere le finalità sopra descritte.

Art. 4 - Attività

1. L’associazione svolge le seguenti attività:

- Diffusione di una cultura della solidarietà e del rispetto dei diritti umani e della pace tra i popoli attraverso iniziative di sensibilizzazione e campagne in Italia e all’estero.
- Azioni e progetti per l’auto-sviluppo dei popoli nei paesi del Sud del mondo e in aree territoriali degradate, nel pieno rispetto dell’autonomia politica, economica e culturale, utilizzando adeguati strumenti di intervento cosi come indicati dalle linee guida dall’Unione Europea e delle Nazioni Unite.
- Iniziative volte al coordinamento di organizzazioni, enti e persone, sia in Italia che all’estero, che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo al fine di diffondere una cultura della cooperazione che coinvolga in maniera sempre più efficace ed efficiente i destinatari dei programmi di sviluppo.
- Formazione ed informazione sui temi dell’intercultura, del rispetto dei diritti umani, dell’integrazione sociale e dell’educazione allo sviluppo, sia in Italia che all’estero, con l’organizzazione di eventi, spettacoli, conferenze, corsi, seminari, interventi nelle scuole e nelle università anche con l’utilizzo di tecnologie multimediali e la realizzazioni di siti web ed iniziative editoriali.
- Diffondere e promuovere rapporti di equo scambio e di solidarietà tra i popoli in campo culturale, sociale ed economico anche con la promozione della cooperazione sociale, di forme di commercio equo e solidale e di esperienze di proprietà collettiva e comunitaria.
- Promozione e sostegno dell’operato di organizzazioni, enti e persone sia in Italia che all’estero, aderendo a Reti di ONG nazionali e internazionali, secondo la propria mission e vision.
- Promozione, sostegno e partecipazione a ogni iniziativa volta alla salvaguardia, alla conservazione e alla tutela dell’ambiente naturale, del paesaggio, del patrimonio architettonico storico, artistico e archeologico di ogni popolo.
- Promozione ed organizzazione di scambi scolastici e culturali attraverso campi di lavoro, turismo sostenibile e responsabile sia in Italia che all’estero al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile nel pieno rispetto di ogni cultura locale e nella salvaguardia dell’ambiente.
- Supporto delle scelte di libertà dei popoli oppressi, autodeterminazione e indipendenza economica dei popoli, con la solidarietà e il contributo culturale, politico e materiale.
- Interventi a supporto delle popolazioni colpite da catastrofi naturali o da altre situazioni di emergenza umanitaria.
- Iniziative di sostegno, anche giuridico, alle popolazioni migranti, sia ai singoli che alle comunità straniere in Italia, sia ai singoli e che alle comunità italiane all’estero.
- Azioni di tutela dei diritti umani e di tutela degli ecosistemi, utilizzando anche gli strumenti processuali che ritiene più idonei quali, a titolo di esempio, la presentazione di ricorsi, denunce, querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili od il sostegno alle parti civili già costituite in giudizio.
- Compie ogni altra attività ritenuta strumentale alle finalità istituzionali.

2. L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3. L’associazione per realizzare gli scopi primari del presente articolo, potrà, svolgere tutte le attività connesse e/o accessorie a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

Art. 5 - Principi dell’Associazione

“24marzo Onlus” basa le sue attività di aiuto, cooperazione e solidarietà sui seguenti principi:
1. Gli interventi di cooperazione sono pensati, elaborati ed implementati in relazione alla verifica dei bisogni dei beneficiari e del contesto, sulla base delle proposte della popolazione e dei Governi Locali e degli interventi precedentemente attuati. Sono volti ad incrementare le capacità autoctone al fine di non generare squilibri sociali o territoriali.

2. Gli interventi, per la cui realizzazione sono state verificate la validità tecnica, la sostenibilità e l’efficacia sociale, sono realizzati con la partecipazione attiva degli uomini e delle donne della comunità di riferimento affinché ogni progetto di cooperazione sia sostenibile in tutte le sue tre accezioni: tecnica, economica e ambientale. A questo fine l’associazione si impegna a trasferire tutte quelle competenze tecniche per raggiungere tale obiettivo.

3. Le azioni, i progetti, gli scambi culturali e le campagne di sensibilizzazione e di educazione in Italia che all’estero sono volti a rafforzare e migliorare le condizioni di vita della popolazione, soprattutto dei settori sociali più svantaggiati come le donne e i bambini, per promuovere la dignità della persona, il rispetto dei diritti umani e uno sviluppo umano sostenibile.

4. L’Associazione lavora su iniziativa personale. Gli accordi di collaborazione per progetti di cooperazione allo sviluppo o per campagne di sensibilizzazione con organizzazioni pubbliche e private, regionali, nazionali, internazionali devono essere compatibili con la mission e la vision di “24marzo Onlus” e non devono limitare la libertà, l’autonomia e l’indipendenza dell’associazione.

5. L’Associazione, sia in Italia che all’estero, si avvale del lavoro e della collaborazione di figure professionali qualificate nel pieno rispetto delle clausole sociali e della normativa nazionale sul lavoro, garantendo la giusta retribuzione e gli oneri previdenziali e assicurativi. Il lavoro volontario all’interno dell’associazione non può essere sostitutivo a quello del personale assunto e retribuito ma solo complementare. Il volontario sia in Italia che all’estero è inserito all’interno di un percorso di formazione personale seconda la strategia di “24marzo Onlus” di sviluppo e potenziamento delle proprie risorse umane.

Art. 6 - Soci

1. Possono essere associati a “24marzo Onlus” tutti coloro, persone giuridiche, associazioni o enti che condividono gli scopi indicati nel presente statuto. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che previa domanda motivata vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. L’ammissione si intende valida dal giorno successivo alla delibera.

2. Diritti dei soci:
- presenziare all’Assemblea Generale, se in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- partecipare e votare nell’Assemblea Generale direttamente o per deroga;
- recedere dall’Associazione.

3. Obblighi dei soci:
- rispettare le norme dello statuto e i regolamenti dell’Associazione;
- versare la quota associativa secondo le modalità i tempi e gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo
- contribuire al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

4. Il rapporto associativo può essere estinto secondo le seguenti modalità:
- Recesso. Il recesso è sempre ammesso e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia immediata.
- Esclusione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio per mancato versamento da parte del Socio della quota associativa nell’importo, nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o in caso di violazione delle norme del presente statuto o di un altro regolamento adottato dall’Associazione. L’esclusione deve essere comunicata al socio escluso per iscritto tramite lettera raccomandata oppure posta elettronica con avviso di ricevimento ed è efficace decorsi trenta giorni lavorativi dall’invio della comunicazione. Entro trenta giorni dall’invio della comunicazione il socio escluso può ricorrere contro la delibera dinnanzi al Collegio dei Garanti. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e sospende l’efficacia della delibera di esclusione sino alla decisione del Collegio dei Garanti.

5. Le somme ed i beni di qualsiasi natura erogati dagli associati restano di proprietà dell’Associazione anche alla cessazione del singolo rapporto associativo.

Art. 7 - Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- il Comitato dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori.

2. Ai componenti del Consiglio Direttivo potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto, dal Decreto del Presidente della Repubblica 10.10.1994 n. 645 e dal decreto legge 21.6.1995 n. 239, convertito dalla legge 3.8.1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del Collegio Sindacale della società per azioni.

Art. 8 - L’Assemblea Generale dei Soci

1. L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci.

3. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

4. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

6. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Comitato dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Revisori;
- fissare la quota associativa annuale;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- approvare la modifica dello statuto e dei regolamenti;
- deliberare su ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

7. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
- approvare le modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento della associazione.

8. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato per delega unica. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’ Assemblea Generale dei Soci.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. La carica di Presidente non è cumulabile con quella di Garante.

4. Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza attiva e passiva dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- provvede alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività dell’Associazione, avvalendosi di una struttura organizzativa di direzione adeguata, con la facoltà di delegare al Direttore parte dei propri poteri;
- in caso di necessità e urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- convoca l’Assemblea dei Soci.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da 3 a 11 membri incluso il Presidente. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi possono esprimersi con un solo voto consultivo.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, lettera, fax o posta elettronica.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.

5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito dalla metà più uno dei componenti.

6. l Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- nominare il Direttore;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione, che dovranno essere approvate dall’Assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci consultivo e preventivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione;
- determinare gli eventuali compensi in funzioni di particolari compiti assegnati;
- determinare i contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti le iniziative sociali.

Art. 11 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non Soci, su proposta del Presidente.

2. Il Direttore ha la completa responsabilità dell’organizzazione e del suo funzionamento e sovrintende alla gestione del personale. Tra i vari compiti, egli provvede a dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a predisporre gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, alla tenuta dei registri e della contabilità e ne conserva la relativa documentazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

3. Il Direttore assolve alle funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo, provvede alla redazione dei verbali delle riunioni e ne cura la trascrizione sull’apposito registro: su designazione del Consiglio può farsi coadiuvare da altre persone.

4. La durata dell’incarico, la posizione giuridica e il trattamento economico del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 12 - Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea Generale anche tra i non Soci, ciascuno dei quali dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. I Garanti verificano che gli altri organi dell’Associazione operino nel rispetto delle finalità e degli obiettivi secondo i mandati ricevuti dall’Assemblea dei Soci.

3. I Garanti hanno diritto di partecipare in veste di osservatori alle riunioni interne dell’Associazione.

4. Il Comitato dei Garanti:
- convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria qualora il Presidente non provveda;
- decide, su richiesta di un Socio, entro un termine congruo, secondo diritto ed equità, in ordine ad ogni questione o controversia che comporti l’interpretazione o l’applicazione di norme del presente statuto e di altri atti regolamentari relativi al funzionamento degli organi statutari;
- decide sui ricorsi presentati dai Soci contro la delibera di esclusione.
- le prestazioni dei membri del Comitato dei Garanti sono svolte gratuitamente.

5. La decisione dei Garanti, cui spettano i più ampi poteri istruttori, deve essere motivata ed è inappellabile e vincolante.

Art. 13 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi, tra gli organi e i soci, oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed equo” senza formalità di procedura salvo contraddittorio entro sessanta giorni dalla nomina.

2. La determinazione del Collegio Arbitrale avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuno delle parti e il terzo dai primi due , o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 14 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi dell’associazione. Il Collegio dei Revisori ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

2. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio dei Revisori potrà altresì indirizzare al Presidente, al Direttore ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri, il Collegio dei Revisori è determinato dal Consiglio Direttivo.

3. Ai componenti del Collegio dei Revisori potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto, dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del Collegio Sindacale della società per azioni.

Art. 15 - Finanziamenti e anno finanziario

1. L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi dei soci;
- contributi dei privati
- finanziamenti pubblici e privati;
- contributi di organismi internazionali;
- introiti derivanti da convenzioni;
- oblazioni, donazioni, lasciti e contributi;
- ogni altro provento destinato all’Associazione.

2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente, dal Direttore o da chi è munita di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.

4. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati e utilizzati per il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Art. 16 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale. Non è frazionabile e ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, né prendere parte all’attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - Bilancio o rendiconto

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

2. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al presente statuto.

Art. 18 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria che, a tal fine,è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci.
Art. 19 - Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

Art. 20 - Norme Finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Roma, 5 agosto 2009

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